La Corte di Cassazione con un recente sentenza (n. 35790/2018) ha precisato che tempestare l’ex partner di regali indesiderati, chiamate e messaggi può configurare il reato di stalking.
Nel caso esaminato dalla Corte un uomo è stato condannato per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. per non avere accettato la fine della relazione con l’ex compagna ponendo in essere nei suoi confronti condotte insistenti e persecutorie.
In particolare l’uomo, dopo la fine della relazione, aveva iniziato a tempestare l’ex di telefonate, messaggi e di doni indesiderati puntualmente respinti dalla destinataria.
La vittima in conseguenza della ininterrotta ingerenza dell’ex nella sua vita (anche con frequenti appostamenti e minacce) aveva maturato un perdurante stato d’ansia e paura così serio da indurla a lasciare la città ed a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.
La Cassazione rammenta come il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando i comportamenti assillanti ed ossessivi si siano protratti per un brevissimo arco temporale (è sufficiente anche un solo giorno) sempre che gli stessi abbiano provocato nella vittima un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico, come avvenuto nel caso di specie.
In definitiva per i Giudici anche i regali indesiderati, a seconda del contesto, assumono un’oggettiva portata molesta configurando una forma di imposizione e implicita richiesta di ripristino dei rapporti.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello