Capita a tutti di dimenticarsi di pagare una bolletta della luce o del gas, soprattutto in occasione di un trasloco da una casa all’altra o di una seconda utenza che gestiamo a distanza.
Pertanto se il fornitore ci sta richiedendo oggi il pagamento di una vecchia bolletta è fondamentale conoscere i nostri diritti e sapere, quindi, quando vanno in prescrizione le bollette della luce e del gas.
Cosa significa prescrizione?
Secondo la legge il passare del tempo può determinare la perdita di un diritto ed il titolare non lo può più esigere. La prescrizione delle bollette è proprio quando quel diritto si riferisce al pagamento di una fattura di luce o gas relativa ad un periodo passato.
Se passa un determinato periodo di tempo, durante il quale non ci viene recapitato alcun avviso, il fornitore non può più chiederci il versamento di quell’importo.
Quando vanno in prescrizione le bollette di luce e gas?
Per ciò che riguarda le bollette di energia elettrica e gas la prescrizione è di 5 anni, così come per le altre utenze di acqua, telefono, ADSL, fax…
Tuttavia, la Legge di bilancio 2018, ha previsto la riduzione del termine di prescrizione da cinque a due anni per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua
Questo comporta che le società fornitrici non potranno più richiedere conguagli per periodi antecedenti al biennio, conguagli che fino ad oggi generavano delle “maxibollette”.
Questa prassi delle società, resa possibile dal più ampio termine di prescrizione previgente (ossia cinque anni, come era stato acclarato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3162/2011), aveva generato un fitto contenzioso in considerazione del fatto che l’utente difficilmente poteva esercitare un controllo effettivo su periodi temporali risalenti nel tempo.
Alla luce della nuova normativa, non solo la prescrizione matura nel termine ridotto di due anni, ma è anche previsto che in caso di emissione di fatture nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l’utente potrà presentare reclamo, con diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il venditore, a seguito del reclamo, ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti.
E’ in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui sopra, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Tale diritto è escluso qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.
La nuova normativa si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico; al 1° gennaio 2019 per il settore del gas; al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.
Quando e come contestare la prescrizione di una bolletta?
Quando viene richiesto un pagamento e questo è caduto in prescrizione bisogna come prima cosa accertarsi che sia effettivamente andato in prescrizione.
Una volta accertata la prescrizione, è indispensabile contestare attivamente il decorso dei termini il prima possibile e questo è possibile farlo personalmente oppure tramite un avvocato.
Per contestare una bolletta della luce o del gas occorre sempre inviare la comunicazione in forma scritta, tramite raccomandata A/R, via fax oppure con la posta elettronica certificata (PEC). Nella comunicazione bisognerà indicare:
– i dati dell’intestatario e dell’utenza
– nome, cognome e codice POD (utenza luce) o codice PDR (utenza gas)
– i motivi del reclamo
– la copia del documento d’identità dell’intestatario
– la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini
– l’eventuale prova del pagamento (ricevuta)
(se si tratta di un sollecito di una bolletta già pagata).
E’ importante quindi, conoscere i propri diritti e sapere che le bollette di luce e gas cadute in prescrizione, non devono essere pagate.
Quando l’importo della bolletta è elevato, si puo’ sempre richiedere la rateizzazione della stessa al fornitore.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello”