Stop al canone tv per i pensionati over 75 con un reddito fino a 8.000 euro l’anno e via alla domanda di rimborso per le rate già pagate. E’ stato infatti pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che rende operativo il decreto del febbraio scorsoche ha stabilito le nuove soglie di esenzione. Chi rispetta i requisiti dovrà presentare la domanda di esonero entro fine aprile. Insieme a questa si potrà presentare anche la richiesta di rimborso.
Chi ha diritto a non pagare. Hanno diritto all’esenzione i pensionati che vivono soli o con il coniuge, e che hanno un reddito familiare non superiore a 8.000 euro. Fino allo scorso anno il limite era di 6.713,98 euro. Il reddito di riferimento è quello soggetto ad Irpef, più eventuali interessi su titoli e depositi, mentre non si tiene conto del reddito della prima casa. Ha diritto all’esenzione per l’intero anno chi è nato tra il 1° agosto dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 dicembre 2017 o il 10 gennaio 2018, si ha diritto all’esenzione per l’intero anno 2018). Se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell’anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 febbraio 2018, si ha diritto all’esenzione per il secondo semestre 2018).
Come si presenta la domanda. Per avere l’esenzione dal canone occorre compilare il modulo scaricabile dalla pagina dedicata al canone TV dalla quale si accede dall’homepage del sito delle Entrate.
Oltre alla domanda di esenzione è possibile presentare anche la richiesta di rimborso per le rate già addebitate. I modelli possono essere spediti per raccomandata senza busta, all’Agenziza delle entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO, con allegata la copia del documento di riconoscimento), oppure essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, ma solo da chi è in possesso della firma elettronica. Altrimenti possono esse consegnate presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Chi ha già presentato la domanda di esonero in passato non deve ripresentarla ogni anno.
Stop immediato al pagamento. Quanto ai tempi di lavorazione della richiesta, l’Agenzia precisa che per le domande inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. E’ comunque sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
(Fonte: Repubblica.it – Antonella Donati)