La legge prevede a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
In altri termini, la legge presume che un locale coperto, a prescindere dall’utilizzo che ne fa il contribuente, produce rifiuti.
Vediamo allora se chi possiede un garage deve pagare la tassa sui rifiuti e come fare per avere l’esenzione Tari.
Secondo la Cassazione, deve quindi essere il contribuente a dimostrare l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso.
Tale impossibilità non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nelladenuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità.
Il contribuente è tenuto a presentare al Comune, entro un determinato termine, (generalmente a gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili), una denuncia unica con l’indicazione dei dati prescritti, avente effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, dovendo, in caso contrario, denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione rilevante.
Nella dichiarazione il contribuente deve specificare che il garage, in quanto inidoneo a produrre rifiuti perché destinato al mero parcheggio dell’autovettura, deve essere escluso dalla superficie tassabile.
È pur vero che spetta all’ente impositore fornire la prova dell’obbligazione tributaria, ma tale onere probatorio si ribalta sul contribuente qualora sia quest’ultimo a volersi vedere riconoscere l’esclusione dal tributo.
Pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone dei territorio comunale
Secondo una r ecente sentenza della Cassazione, mentre le autorimesse scoperte esterne costituiscono pertinenza dell’abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo, i garage siti all’interno di locali scontano la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell’immobile.
Dunque, dato che anche i garage producono rifiuti apprezzabili, il possessore deve pagare la tassa rifiuti a meno che non dimostri i presupposti dell’esenzione e renda l’apposita dichiarazione al Comune.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Tributario