Quando si riceve una multa si è obbligati al pagamento di una sanzione pecuniaria e in alcuni casi si è soggetti anche a sanzioni accessorie come la sottrazione dei punti patente. La sanzione pecuniaria deve essere pagata entro un termine o di 5 giorni dalla notifica, usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo richiesto, o di 60 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine, la multa verrà iscritta a ruolo e diventerà titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo previsto. Per capire come contestare una multa è innanzitutto necessario leggere il verbale di contestazione per rilevare eventuali vizi di forma.
Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le multe che si possono evitare di pagare.
1. verbale incompleto
Secondo le norme del codice della strada, il verbale deve indicare una serie di dati imprescindibili come il giorno, l’ora e la località in cui sono avvenute la violazione e la redazione del verbale; le generalità esatte del trasgressore e la sua residenza; la tipologia e la targa del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione; un’esposizione sommaria del fatto contestato; le eventuali dichiarazioni rese da chi lo ha commesso e l’autorità alla quale rivolgersi per l’eventuale ricorso. Se manca anche solo uno di questi elementi o è inesatto o incompleto, la multa può essere annullata.
2. notifica oltre i termini
Si può inoltre evitare di pagare la multa se questa arriva in ritardo. A tal proposito si ricorda che “i verbali devono essere notificati al proprietario dell’automobile che ha commesso l’infrazione entro 90 giorni dalla stessa, termine che si considera rispettato guardando alla data di spedizione e non a quella di consegna (che tuttavia è quella che rileva ai fini del computo dei termini per fare ricorso). Se c’è ritardo, il verbale è nullo.
3. assenza di contestazione immediata
L’assenza di contestazione immediata non è sempre legittima, ma è giustificata solo in ipotesi particolari ed eccezionali come, ad esempio,il divieto di sosta laddove l’automobilista abbia lasciato l’auto e si sia allontanato, il passaggio al semaforo rosso rilevato con sistemi automatici, l’eccesso di velocità rilevato mediante tutor o autovelox, i casi in cui sia impossibile raggiungere l’automobile per la sua velocità di marcia.
4. autovelox non tarato
La Corte costituzionale ha recentemente detto che tutti gli autovelox devono essere tarati periodicamente, ossia sottoposti a controllo per attestarne il regolare funzionamento. Senza tale check up che deve intervenire almeno una volta l’anno e deve essere certificato con un verbale (da mostrare all’automobilista a sua richiesta), la multa è nulla.
5. divieto di sosta accertato dall’ausiliare del traffico
Solo la polizia può elevare le multe per divieto di sosta. Gli ausiliari del traffico possono farlo solo in concomitanza delle strisce blu, laddove non sia pagato il ticket o quando un automobilista, parcheggiato in seconda fila, impedisca a uno invece sulle strisce di uscire dal parcheggio. Ciò nonostante la pratica di far accertare le multe per divieto di sosta dagli ausiliari del traffico è ugualmente usata dai nostri Comuni. Le multe sono quindi tutte nulle.
6. segnaletica poco visibile
Il verbale di violazione del codice della strada può essere elevato solo se l’ente titolare della strada ha tenuto in buono stato di manutenzione la segnaletica verticale. Se i cartelli presentano scritte che li rendono illeggibili, o sono divelti, o girati dall’altro lato dai vandali, o coperti dalla vegetazione, la multa è nulla.
7. stato di urgenza
In caso di urgenza dettata dalla necessità di salvare sé stessi o altri da un pericolo grave alla vita o all’incolumità fisica si possono violare le norme del codice della strada e poi farsi annullare la multa. Si pensi a chi lascia in seconda fila l’auto per acquistare un farmaco salvavita in farmacia o a chi eccede i limiti di velocità per portare un parente in ospedale perché sta male. Non conta poi l’esito dei riscontri fatti al pronto soccorso: se questi dovessero verificare che non vi era alcuna urgenza, la multa è ugualmente nulla perché vale la percezione del pericolo avvertita dall’automobilista. Per esempio, se questi ha scambiato una semplice tachicardia per infarto può ugualmente impugnare la multa.
8. oggettiva impossibilità
Come lo stato di necessità (di cui abbiamo appena parlato), anche la «forza maggiore» consente di annullare la multa. Si pensi a un’auto che si blocca in seconda fila e non riesce più a partire. Anche in questa ipotesi la multa è nulla e non va pagata.
Ovviamente in tutti questi casi per ottenere l’annullamento del verbale di violazione è necessario proporre un formale ricorso entro i termini stabiliti dalla legge, ossia:
– 60 giorni dalla data della contestazione della violazione o, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione, per ricorrere al Prefetto;
– 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell’infrazione per ricorrere al Giudice di Pace.
Buona guida a tutti!
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello