Nell’ambito della separazione personale dei coniugi i rapporti patrimoniali possono sempre essere regolati con accordi da parte degli stessi : la legge infatti, prevede vasta autonomia nella regolamentazione sia delle spese sia della suddivisione dei beni concedendo alle parti possibilità di accordi in sede di ricorso congiunto di separazione che il giudice dovrà solo omologare.
L’unico reale limite è l’interesse della prole, motivo per cui, in presenza di minori o di figli non economicamente sufficienti eventuali accordi sulla divisione dei beni dovranno essere vagliati dal giudice affinché questi non incidano negativamente sugli stessi.
Per ciò che riguarda le spese riguardanti la casa coniugale, in assenza di accordi tra i coniugi, la legge stabilisce come di seguito specificato:
“Bollette”: le bollette rientrano tra le cosiddette “spese ordinarie” e tutte le spese ordinarie verranno pagate da chi usufruisce del servizio, per cui solitamente il coniuge assegnatario della casa familiare sarà tenuto anche a pagare le bollette per le utenze riferite a quella casa; alle “spese straordinarie” invece, quali possono essere ristrutturazioni dell’intero immobile, dovranno provvedere entrambi i coniugi nel caso di immobile cointestato, viceversa queste saranno a carico esclusivo del coniuge intestatario della casa, pur nel caso in cui egli non viva più in quella stessa, in quanto coniuge non assegnatario della casa familiare a seguito di separazione.
“Mutuo”: il mutuo per l’acquisto della casa familiare sarà pagato da entrambi i coniugi qualora risulti intestato ad entrambi nel contratto con la banca. Pertanto, in caso di separazione consensuale tra coniugi, uno dei due potrà cederne all’altro l’intera proprietà e quest’ultimo, risultando l’unico nuovo intestatario, sarà l’unico tenuto a pagarne successivi ratei. Qualora la casa risulti intestata ad un solo coniuge sarà questi che dovrà pagarne anche i ratei, anche nel caso in cui quella stessa casa risulti essere l’abitazione familiare assegnata all’altro coniuge. Tuttavia chi paga il mutuo è tenuto anche a godere dei benefici fiscali legati a tali passività.
“Tasse relative alla casa”: il principio di base è che le tasse le paga colui che gode dell’immobile, quindi l’assegnatario che gode del diritto di abitazione, e che, in quanto tale, avrà come oneri i pagamenti delle tasse quali la Tasi ( tassa sui servizi indivisibili) e la Tari ( tassa sui rifiuti). L’Imu sulla seconda casa spetta al proprietario ma, se il proprietario è il coniuge non assegnatario che ha la residenza presso altro immobile, egli non sarà tenuto a pagare l’Imu sulla stessa adibita a casa familiare per l’altro coniuge ( che né ha il diritto di abitazione).”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia