Concerti e spettacoli teatrali annullati, partite di calcio rimandate, viaggi che saltano, perché annullati dalle autorità oppure perché si decide che è meglio non partire. a causa del coronavirus. Che fare?
Ecco tutte le risposte.
1. Teatri, concerti e spettacoli vari.
Se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell’abbonamento.
2. Partite di calcio a porte chiuse.
In questo caso, i tifosi hanno diritto al rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, anche se la chiusura dello stadio prescinde dalla responsabilità delle squadre. Non scatta, invece, il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non direttamente imputabile alla società.
3. Voli.
Alcuni Paesi stanno adottando misure straordinarie di contenimento per il coronavirus, negando l’accesso ai viaggiatori provenienti dai luoghi in cui siano stati accertati casi conclamati di infezione. Si consiglia quindi a coloro i quali abbiano in programma viaggi all’estero di monitorare il sito web del Ministero degli Esteri
http://www.viaggiaresicuri.it , dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti in proposito.
Prima di recarsi in aeroporto, è, inoltre, opportuno contattare direttamente la compagnia aerea o l’agenzia viaggi di riferimento.
In caso di annullamento del viaggio da parte della compagnia o per un provvedimento governativo: laddove è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 (ossia se l’aeroporto di partenza o di arrivo è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’ assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.
In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero: a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, di inoltrare apposita richiesta di rimborso alla compagnia aerea motivando la rinuncia al viaggio per l’emergenza collegata alla diffusione del coronavirus quale causa di forza maggiore e, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace.
4. Pacchetti turistici.
Se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi (c.d. diritto di recesso).
Il caso di circostanze straordinarie come guerre, attacchi terroristici, epidemie, disastri naturali come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore ha, infatti, diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.
Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall’organizzatore, non cambia nulla rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso. Al viaggiatore non è, tuttavia, riconosciuto il risarcimento dei danni, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
5. Gite scolastiche:
Uno specifico decreto del Governo ha disposto il blocco delle gite scolastiche. Le famiglie che abbiano già versato una caparra per questi viaggi possono chiedere la restituzione delle somme versate.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto dei consumatori