“Il protrarsi dell’emergenza legata al coronavirus ha indotto il Governo ad emanare ulteriori misure urgenti introdotte col decreto legge n. 19/2020 del 25 marzo.
Con le nuove disposizioni il Governo ha trasformato alcune delle violazioni collegate alle restrizioni per il coronavirus da illeciti penali ad amministrativi.
Così facendo le condotte incriminate potranno essere represse in maniera più celere ed immediata senza passare dal giudizio penale.
Come appena detto la depenalizzazione pero’ non riguarda tutte le violazioni delle norme anti-contagio poiché restano penali quelle:
– sulla quarantena fiduciaria per chi e’ risultato positivo;
– l’isolamento obbligatorio (e la pena per il reato di epidemia è stata aumentata a 3-18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione);
– e le false attestazioni in autocertificazioni.
Si va, invece, incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 per le seguenti violazioni derivanti dal mancato rispetto:
1. delle misure di contenimento disposte con Dpcm su tutto il territorio nazionale, e descritte nell’articolo 1, n. 2, tra cui vi è la limitazione alla circolazione delle persone, se non per spostamenti nel tempo e nello spazio giustificati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
2. delle misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;
3. degli ordini di chiusura delle attività descritte nell’articolo 1, n. 2,. In tali casi, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.
La sanzione amministrativa è aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello