Le attività che lunedì riapriranno in Sicilia non avranno l’obbligo di comunicarlo o chiedere l’autorizzazione al prefetto. Il chiarimento arriva attraverso una nuova ordinanza firmata da Nello Musumeci che di fatto rettifica un passaggio di quella sulla “fase 2” emessa ieri.
Oltre all’ordinanza che abolisce le zone rosse in Sicilia, dunque, il presidente della Regione Nello Musumeci oggi ha firmato un altro provvedimento. “All’articolo 9 secondo capoverso dell’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 è
eliminato l’inciso ‘previa comunicazione al Prefetto'”. Significa, dunque, che dalle imprese edili ai ristoratori che forniranno il servizio di asporto o consegna a domicilio non avranno l’onere del passaggio burocratico prima di alzare la saracinesca.
Le attività produttive, industriali e commerciali autorizzate ad aprire in Sicilia lunedì – oltre a manifattura, commercio all’ingrosso e cantieri privati (già stabilite dal Dpcm firmato da Giuseppe Conte) e alle attività di toelettatura per animali di affezione – sono elencate nell’articolo 9 dell’ordinanza firmata ieri da Musumeci.
Ecco quali sono, secondo quanto indicato dalla Regione:
– Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare
nelle immediate vicinanze degli stessi.
– Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Questa attività è
consentita solo nei giorni feriali.
– Consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili.
– Manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice, specifica l’ordinanza, è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.
– Commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Fonte: Gds.it