ASSEGNO DI MANTENIMENTO E CORONAVIRUS: SI PUÒ SOSPENDERE IL PAGAMENTO?
D. 《Sono un padre separato con due figli a cui mensilmente corrispondo il mantenimento. Da marzo ho dovuto chiudere la mia attività a seguito delle restrizioni imposte dal governo per il coronavirus e ho avuto difficoltà nel continuare a pagare l’assegno alle scadenze, accumulando dei ritardi. La mia ex moglie minaccia di agire legalmente per recuperare le mensilità arretrate. È giustificato il ritardato adempimento delle obbligazioni relative al mantenimento dei figli visto che non è dipeso dalla mia volontà? 》
R. “A seguito della chiusura delle attività commerciali, produttive e industriali, imposta a causa dell’emergenza da Covid19, molti sono divenuti, loro malgrado, debitori non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni contratte.
Esiste una specifica norma al riguardo che interviene a tutela dei debitori “incolpevoli”.
Si tratta dell’art. 91 del “Decreto cura Italia” (d.l. n. 18/2020) che esonera il debitore da responsabilità per il ritardato o mancato adempimento delle proprie obbligazioni, ove l’impossibilità sia diretta conseguenza delle misure di contenimento imposte.
A questo punto ci si chiede se sia possibile applicare la suddetta normativa anche a coloro che hanno l’obbligo di pagare un assegno di mantenimento o alimenti per coniuge e/o figli.
Questi ultimi doveri non hanno natura contrattuale, bensì sono obbligazioni di pagamento che nascono da rapporti di tipo familiare e si fondano su norme codicistiche di carattere speciale, le quali danno attuazione a diritti costituzionalmente garantiti (artt. 29 – 30 Cost.).
Pertanto la risposta alla domanda del lettore è purtroppo negativa.
Si ricorda, tuttavia, che l’entità del mantenimento dei figli e del coniuge è proporzionato alle condizioni economiche del soggetto onerato
Dunque, se la capacità economica e reddituale del genitore è mutata in ragione delle restrizioni imposte dalle misure emergenziali, esiste un possibile rimedio?
Si, esiste una soluzione.
Intanto va detto che egli non potrà sospendere o ridurre l’entità del mantenimento di sua iniziativa.
Ma potrà avviare, in Tribunale,
un procedimento di modifica delle condizioni per ragioni di urgenza.
Sarà suo onere dimostrare che, a causa delle limitazioni, egli si trova nell’impossibilità totale o parziale di assolvere l’obbligo di mantenimento familiare.
In questo modo potrà ottenere una modifica dell’entità del mantenimento o una variazione sostanziale delle modalità di corresponsione”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia