Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
VISTO: l’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
VISTO: il Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
VISTO: il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar mediterraneo, così come modificato dal Regolamento (UE) 1241 del 20 giugno 2019;
VISTO: il Reg. Delegato 2017/86 come emendato dal Reg. Delegato 2018/2036 con cui la Commissione ha introdotto una deroga (cd. de minimis) con la quale ha autorizzato i motopesca degli Stati Membri a rigettare (scartare) parte delle catture, istituendo un piano di rigetto per alcune specie demersali per la pesca a strascico, la piccola pesca e palangari da fondo;
VISTO: l’art. 10 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacultura, a norma dell’art. 28 della legge 4 Giugno 2010, n. 96”;
VISTO: il Capo II del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 Luglio 2017, recante Misure attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima;
VISTO: l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 1 Marzo 2012, con oggetto “Esenzioni dagli obblighi previsti dal Reg. (CE) 1224/2009”;
VISTO: l’art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 Luglio 2016, recante “Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”;
VISTA: la Racc. GFCM 40/2016/4, in aggiunta a quanto già recepito a livello unionale attraverso l’adozione di apposti regolamenti (Reg.2019/1241) – (Reg.CE 1224/2009 e Reg.EU 404/2011, istituisce nuove Aree di restrizione di pesca:;
VISTO: il Reg. UE 2019/982 del 05 giugno 2019 che ha modificato il Reg.1343/2011, che rende cogenti le misure di cui alla Racc. GFCM 40/2016/4, nei confronti di tutti i cittadini europei;
CONSIDERATO: necessario definire modalità e procedure per l’adempimento degli obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto dai predetti Decreti Ministeriali;
VISTI: gli artt. 16,17,62 e 81 del Codice della navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte marittima),
ORDINA
Art. 1
(Obbligo di comunicazione ingresso e uscita dal porto di Mazara del Vallo e di Marinella di Selinunte delle unità da pesca)
1. Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, tutte le unità da pesca, munite di apparati satellitari installati a bordo (A.C.S.), che effettuino movimento in ingresso e in uscita dal porto di Mazara del Vallo o di Marinella di Selinunte, devono comunicarlo, annotandolo contestualmente nei prescritti registri di bordo, a questa Autorità Marittima secondo la seguente modalità:
a. Comunicazione via radio alla Sala Operativa sul canale 13 VHF
b. In alternativa, nei casi di impossibilità a comunicare via radio permane l’obbligo di contattare la Sala operativa, tramite chiamata telefonica al numero 0923.946388 int. 9 – 672111 int. 9 , ovvero inoltro di e-mail all’indirizzo cpmazara@mit.gov.it.
2. Lo stesso obbligo è fatto per tutte le unità da pesca aventi base operativa nel porto di Mazara del Vallo/porticciolo di Marinella di Selinunte, di lunghezza pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri, ed esenti ai sensi dell’art. 2 comma 3, del Decreto Ministeriale del 1 Marzo 2012 dall’obbligo di avere a bordo un apparato per il controllo satellitare (A.C.S.).
3. Per quanto concerne le unità da pesca prive di A.C.S. che intendano ormeggiare presso le banchine del porto Nuovo/porto Canale di Mazara del Vallo/porto di Marinella di Selinunte, non iscritte nelle Matricole/Registri del Compartimento ovvero non aventi porto base nel sorgitore di Mazara del Vallo/Marinella di Selinunte, in aggiunta a quanto stabilito al comma 1, devono riportare all’Autorità Marittima, in occasione del loro ingresso, la data, l’ora ed il porto dal quale sono partiti.
4. L’eventuale installazione a bordo del sistema A.I.S. non esenta dal rispetto delle prescrizioni sopra indicate. Le predette comunicazioni hanno valore ai fini della verifica del termine massimo di 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto dell’unità da pesca che ha optato per il regime di esenzione.
Art. 2
(Comunicazione preventiva sbarco sottomisura)
1. Qualora sussista l’obbligo giuridico di sbarcare le catture, accidentali o accessorie, di specie sotto la taglia minima, il comandante dell’unità da pesca non dotata di log-book elettronico deve effettuare, almeno un’ora prima dall’ingresso in porto, una comunicazione preventiva all’Autorità Marittima.
2. La comunicazione, da effettuarsi con le medesime modalità riportate all’art.1, deve specificare:
– il quantitativo stimato del prodotto sottomisura;
– la specie;
– il sistema di pesca con cui è stato catturato, qualora più attrezzi siano assentiti in licenza;
– le modalità di stivaggio separate, in linea con le disposizioni europee vigenti.
3. La predetta comunicazione non esenta dagli obblighi di registrazione sul Giornale di pesca dei prodotti pescati e sbarcati.
4. Il comandante di unità da pesca dotata di log book elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante l’impiego del predetto dispositivo elettronico.
Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)
1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/mazaradelvallo.
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l’inosservanza degli obblighi di comunicazioni di cui all’art. 1 e all’art. 2 della presente Ordinanza, è sanzionata ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6.192.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, nonché dell’art. 10 comma 1 lett. aa) del Decreto Legislativo 9 Gennaio 2012 n. 4 e ss.mm.ii, è punito ai sensi dell’art. 11 comma 2 del medesimo D.lgs., con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, e l’assegnazione di punti quale infrazioni gravi ai sensi dell’art. 14 comma 2 del medesimo D.lgs.
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo CASCIO