BONUS COVID 600 EURO PER ARTIGIANI: Cosa fare in caso di rifiuto?
D. 《Ho chiesto all’INPS il bonus di 600 euro covid in quanto collaboro nell’impresa artigiana di mio marito, ma la domanda è stata rigettata perché a detta dell’Inps manca il requisito dell’iscrizione alla gestione Artigiani. Sussiste nel mio caso il diritto a ricevere il bonus in questione?》
R. ” Con la circolare n. 49 del 30/03/2020 l’INPS, ha chiarito l’ambito dei beneficiari delle indennità di 600 euro introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020 (“Cura Italia”).
Con particolare riguardo all’indennità di cui all’art. 28 a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni la nota dell’istituto previdenziale chiarisce che nell’ambito di applicazione sono ricompresi:
1. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione autonoma agricola, di cui al D.Lgs. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD);
2. i coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/1959), commercianti (artt. 1 e 20 della L. n. 613/1966) e lavoratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/1957) iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Per questi ultimi si tratta dell’ampia categoria dei collaboratori delle imprese familiari (ex art. 230 bis C.C.) oppure il coniuge dell’azienda coniugale (ex art. 177 C.C.) per i quali era sorto il dubbio della spettanza dell’indennità in quanto tecnicamente non riconducibili alla categoria dei lavoratori autonomi.
Pertanto nel caso specifico della lettrice, la stessa è pienamente legittimata a chiedere il bonus in questione dal momento che collabora nell’azienda familiare del marito, iscritta alla gestione Artigiani.
Ai fini del ricorso si ricorda che l’istanza di riesame deve essere inoltrata entro la data del 21 giugno (oppure entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda , se avviene dopo il 1 giugno 2020) ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello