DISPETTI DEL VICINO DI CASA: COME DIFENDERSI?
D.: << Vivo in un piccolo condominio dove il mio vicino di casa minaccia e insulta quotidianamente tutta la mia famiglia per motivi futili come ad esempio, i rumori, le voci dei miei bambini che giocano, il mio cane che abbaia, il rumore dei tacchi, ecc. Non si può più vivere, bisogna stare attenti a qualunque movimento perché ad ogni minimo rumore, lui comincia a urlare, insultarci e ci minaccia, anche di morte. Più volte è successo che ci staccasse la luce per dispetto, ci rigasse la macchina o bloccasse l’ascensore condominiale per costringerci a fare le scale. Cosa possiamo fare considerato che la nostra vita è diventata impossibile?>>
R.:“La situazione da Lei descritta è, purtroppo, molto più comune di quello che si possa pensare.
Spesso capita, infatti, di dover fare i conti con vicini di casa intolleranti anche ai piccoli rumori derivanti dalle normali esigenze domestiche.
Tuttavia, i dispetti del vicino sono sanzionabili solo se si traducono in comportamenti che non hanno altro scopo se non quello di arrecare disturbo o pregiudizio (ad esempio al punto da costringere il condomino, a mutare le proprie abitudini di vita).
Ed è proprio in questi casi che la Giurisprudenza ritiene integrato il reato di stalking previsto dall’art. 612 bis c.p.
In una recente sentenza, l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano ha rilevato che tale reato “è configurabile anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre”.
Secondo la Cassazione, inoltre, “in tema di stalking, la condotta offensiva può essere rivolta anche a più soggetti e non necessariamente ad un determinato individuo; sicché va punito per stalking anche chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti parte di un condominio” (Cass. Pen. Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).
Pertanto, nel caso di specie Lei potrà sporgere querela nei confronti del condomino autore delle condotte persecutorie, il quale potrà anche essere costretto dal Giudice, ove ne ricorrano i presupposti, ad abbandonare l’edificio e a mantenersi ad una certa distanza dallo stesso.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile
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