Partiamo innanzitutto col dire che al momento il vaccino anti- covid è facoltativo e non obbligatorio.
Il nostro Governo ha adottato la strada della “volontarietà ” del piano vaccinale lasciando i cittadini liberi di comprendere da sé l’utilità o meno della vaccinazione anti-covid.
Ma se non si dovesse raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge “il nostro Stato potrebbe procedere con l’obbligatorieta’?
La nostra Costituzione all’articolo 32 dice che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
Quindi per rendere obbligatorio il vaccino è necessaria una legge, come per altre vaccinazioni .
Ciò perché, sempre la costituzione, sancisce che la tutela della salute è “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Quindi, se fosse interesse della collettività vaccinare l’intera popolazione, lo Stato potrebbe rendere obbligatorio uno strumento di questo tipo.
Ma probabilmente non si tratterebbe di un’imposizione per la popolazione generale.
L’obbligatorietà potrebbe rigardare solo determinate categorie quale quella dei soggetti a rischio o di quelli che frequentano e lavorano in ambienti affollati (professione medica e infermieristica, corpo docente e non docente delle scuole, forze dell’ordine, i dipendenti delle strutture per anziani, coloro che lavorando in determinati settori della pubblica amministrazione entrano in contatto con un numero elevato di persone, etc..).
Chi non esercita queste professioni non sarebbe quindi soggetto ad alcuna imposizione.
L’Italia, sempre con una legge, potrebbe poi richiedere un ‘patentino‘ di vaccinazione per l’accesso ad alcuni luoghi o servizi quali cinema, teatri, campi sportivi, stadi, locali, bar e mezzi di trasporto.
Ciò perché trattandosi di attività caratterizzate dalla presenza di più persone in un unico luogo, il pericolo di diffusione del virus è molto elevato.
In conclusione, la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello