In tanti nel corso di questo complicato 2020 hanno posticipato il matrimonio a causa della pandemia da covid-19.
I vari provvedimenti governativi volti al contenimento della diffusione dell’epidemia hanno infatti posto severe restrizioni alla celebrazione e ai festeggiamenti dei matrimoni.
Con il nuovo decreto, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio del 2021, restano sospesi tutti i ricevimenti nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi compresi quelli conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Restano consentite invece, sia le cerimonie religiose che quelle civili, purché si svolgano nel rispetto di tutte le misure di prevenzione per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
Quindi, è ammessa la celebrazione del matrimonio ma è vietato il banchetto.
Per le funzioni religiose rimangono invariate le norme già precedentemente stabilite con il protocollo dell’allegato A del decreto del 7 agosto del Governo in accordo con la CEI, il quale sancisce il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’utilizzo mascherina per la protezione delle vie respiratorie.
Le stesse misure preventive valgono anche per i riti civili, per i quali, ove sia possibile, si consiglia l’utilizzo di spazi esterni.
La capienza massima del luogo di culto o sala in cui avrà luogo la cerimonia viene stabilita da un ente legale tenendo conto della distanza minima di 1 metro laterale e frontale.
Cosa succede se si è gia’ corrisposto un acconto alla sala ricevimenti?
In questo caso, essendo impossibile festeggiare il matrimonio a causa delle misure restrittive in vigore, si può ricorrere all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e, in ogni caso, a quello dell’inesigibilità secondo il criterio della buona fede ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.
Pertanto, i nubendi potranno chiedere la risoluzione del contratto e pretendere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a titolo di acconto“.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile
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