Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuitĂ operativa del sistema di allerta COVID-19, nonchĂ© per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, lâarticolo 30;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, lâarticolo 24;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per lâanno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre  2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivitĂ di monitoraggio del rischio sanitario di cui allâallegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale Ăš stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista lâordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;
Vista lâordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;
Vista lâordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;
Vista lâordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2020, n. 320;
Vista lâordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2021, n. 2;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;
Vista lâordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana â Serie Generale n. 268 del 28 ottobre 2020, cosĂŹ come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali Ăš stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanitĂ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanitĂ del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 Ăš stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivitĂ e gravitĂ raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piĂč ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitĂ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 13 gennaio 2021;
Visto il verbale n. 144 della seduta del 12 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui allâordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 gennaio 2021;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchĂ© i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell’universitĂ e della ricerca, dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonchĂ© sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, Ăš fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sĂ© dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchĂ© obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivitĂ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchĂ© delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
- a) per i soggetti che stanno svolgendo attivitĂ sportiva;
- b) per i bambini di etĂ inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilitĂ incompatibili con l’uso della mascherina, nonchĂ© per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilitĂ .
Ă fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- Ă fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni giĂ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessitĂ ovvero per motivi di salute. Ă in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessitĂ o per svolgere attivitĂ o usufruire di servizi non sospesi. Ai sensi dellâarticolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata Ăš consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi giĂ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestĂ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Ai sensi dellâarticolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 Ăš vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitĂ ovvero per motivi di salute. Ă comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puĂČ essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilitĂ di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- Ă fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonchĂ© in tutti gli esercizi commerciali di esporre allâingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunitĂ , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilitĂ , forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici Ăš condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui allâarticolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchĂ© della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; Ăš consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivitĂ ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
- c) sono sospese le attivitĂ dei parchi tematici e di divertimento; Ăš consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivitĂ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformitĂ alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) Ăš consentito svolgere attivitĂ sportiva o attivitĂ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchĂ© comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivitĂ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivitĂ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni â di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) â riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, allâinterno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero allâaperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. Lâingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del presente decreto, Ăš consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) sono sospese le attivitĂ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per lâerogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivitĂ riabilitative o terapeutiche, nonchĂ© centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivitĂ di piscine e palestre, l’attivitĂ sportiva di base e l’attivitĂ motoria in genere svolte allâaperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformitĂ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che Ăš interdetto lâuso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attivitĂ dei centri di riabilitazione, nonchĂ© quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dellâefficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Ăš sospeso; sono altresĂŹ sospese lâattivitĂ sportiva dilettantistica di base, le scuole e lâattivitĂ formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchĂ© tutte le gare, le competizioni e le attivitĂ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia Ăš vietato o per i quali Ăš prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negativitĂ e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformitĂ con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche Ăš consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l) sono sospese le attivitĂ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinĂČ, anche se svolte allâinterno di locali adibiti ad attivitĂ differente;
- m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- n) restano comunque sospese le attivitĂ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e allâaperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, Ăš fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessitĂ e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalitĂ a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalitĂ a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; Ăš fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalitĂ a distanza;
- p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitĂ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
- r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Ăš assicurato, dal lunedĂŹ al venerdĂŹ, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchĂ© dei flussi di visitatori (piĂč o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalitĂ di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio Ăš organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonchĂ© di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivitĂ svolte. Sono altresĂŹ aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivitĂ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita lâattivitĂ didattica in presenza. La restante parte dellâattivitĂ didattica Ăš svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilitĂ di svolgere attivitĂ in presenza qualora sia necessario lâuso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi lâeffettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilitĂ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dellâistruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dallâordinanza del Ministro dellâistruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. LâattivitĂ didattica ed educativa per i servizi educativi per lâinfanzia, per la scuola dellâinfanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. Ă obbligatorio lâuso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di etĂ inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilitĂ incompatibili con l’uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nellâambito della Conferenza provinciale permanente di cui allâarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ăš istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del piĂč idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivitĂ didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilitĂ di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della CittĂ metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dellâistruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchĂ© delle aziende di trasporto pubblico locale. Allâesito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dĂ comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dellâarticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piĂč ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire lâapplicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitĂ di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attivitĂ didattiche per docenti e studenti, nonchĂ© degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalitĂ a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchĂ© le attivitĂ didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonchĂ© del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivitĂ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalitĂ non in presenza. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalitĂ stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dellâabilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), NavigabilitĂ Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attivitĂ connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonchĂ© i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresĂŹ consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per lâesercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalitĂ stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresĂŹ consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per lâesercizio dellâattivitĂ di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle AutoritĂ marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonchĂ© le prove teoriche e pratiche effettuate dallâEnte nazionale dellâaviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le Regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle giĂ presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilitĂ all’esame. Sono altresĂŹ consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonchĂ© lâattivitĂ formativa in presenza, ove necessaria, nellâambito di tirocini, stage e attivitĂ di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, Ăš da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalitĂ a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalitĂ a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertĂ nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile puĂČ autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attivitĂ ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche nĂ© formali, senza pregiudizio alcuno per le attivitĂ delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivitĂ dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attivitĂ di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
- t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivitĂ inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonchĂ© le attivitĂ di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitĂ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- u) le UniversitĂ , sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivitĂ curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonchĂ© sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attivitĂ che devono necessariamente svolgersi in presenza;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivitĂ didattiche o curriculari delle universitĂ e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivitĂ possono essere svolte, ove possibile, con modalitĂ a distanza, individuate dalle medesime universitĂ e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilitĂ e degli studenti con disturbi specifici dellâapprendimento; le universitĂ e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalitĂ , il recupero delle attivitĂ formative, nonchĂ© di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonchĂ© ai fini delle relative valutazioni;
- z) Ăš sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione allâesercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalitĂ telematica, nonchĂ© ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione allâesercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui Ăš prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso lâosservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonchĂ© la possibilitĂ per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
- aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalitĂ didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attivitĂ didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validitĂ delle prove di esame giĂ sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- cc) Ăš fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalitĂ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, Ăš limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che Ăš tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attivitĂ commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piĂč del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attivitĂ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresĂŹ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- gg) le attivitĂ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo Ăš consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 Ăš vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lâattivitĂ di confezionamento che di trasporto, nonchĂ© fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attivitĂ prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 lâasporto Ăš consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; le attivitĂ di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilitĂ dello svolgimento delle suddette attivitĂ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attivitĂ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
- hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- ii) le attivitĂ inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilitĂ dello svolgimento delle suddette attivitĂ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
- ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchĂ© l’attivitĂ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, Ăš consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalitĂ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puĂČ disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonchĂ© ai vettori e agli armatori;
- nn) in ordine alle attivitĂ professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalitĂ di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalitĂ a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando lâobbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonchĂ© per lo svolgimento delle prove di abilitazione allâesercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- pp) le attivitĂ delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalitĂ di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalitĂ di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivitĂ di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalitĂ di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
11. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dellâarticolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, allâinterno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivitĂ ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonchĂ© dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Art. 2
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravitĂ e da un livello di rischio alto
- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dellâarticolo 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l’8 ottobre 2020 (allegato 25).
- Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dellâarticolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, dâintesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puĂČ essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, lâesenzione dellâapplicazione delle misure di cui al comma 4.
- Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui allâarticolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede allâaggiornamento dellâordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure piĂč rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilitĂ di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dallâarticolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dallâarticolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dellâarticolo 1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
- A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
- a) Ăš vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitĂ ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa Ăš consentita. Ă consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 Ăš consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
- b) Ăš vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessitĂ o per svolgere attivitĂ o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata Ăš consentito, nellâambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi giĂ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestĂ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- c) sono sospese le attivitĂ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivitĂ di confezionamento che di trasporto, nonchĂ© fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivitĂ prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 lâasporto Ăš consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dellâemergenza epidemica.
- Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui allâarticolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piĂč rigorose.
Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto
Â
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dellâarticolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, , sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di âPrevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernaleâ, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano lâ8 ottobre 2020 (allegato 25).
2.Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dellâarticolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, dâintesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puĂČ essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, lâesenzione dellâapplicazione delle misure di cui al comma 4.
- Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui allâarticolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede allâaggiornamento dellâordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure piĂč rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilitĂ di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dallâarticolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dallâarticolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dellâarticolo 1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
- A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
- a) Ăš vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonchĂ© allâinterno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitĂ ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa Ăš consentita. Ă consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 Ăš consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata Ăš consentito, nellâambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi giĂ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestĂ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- b) sono sospese le attivitĂ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitĂ di vendita di generi alimentari e di prima necessitĂ individuate nellâallegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchĂ© sia consentito l’accesso alle sole predette attivitĂ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui allâarticolo 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivitĂ svolta, i mercati, salvo le attivitĂ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivitĂ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivitĂ di confezionamento che di trasporto, nonchĂ© fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivitĂ prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 lâasporto Ăš consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) tutte le attivitĂ previste dallâarticolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi allâaperto, sono sospese; sono altresĂŹ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- e) Ăš consentito svolgere individualmente attivitĂ motoria in prossimitĂ della propria abitazione purchĂ© comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; Ăš altresĂŹ consentito lo svolgimento di attivitĂ sportiva esclusivamente allâaperto e in forma individuale;
- f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dellâinfanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per lâinfanzia di cui allâarticolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivitĂ scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalitĂ a distanza. Resta salva la possibilitĂ di svolgere attivitĂ in presenza qualora sia necessario lâuso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi lâeffettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilitĂ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dellâistruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dallâordinanza del Ministro dellâistruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- g) Ăš sospesa la frequenza delle attivitĂ formative e curriculari delle UniversitĂ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivitĂ a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchĂ© le attivitĂ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivitĂ , didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle UniversitĂ , sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalitĂ in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonchĂ© sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- h) sono sospese le attivitĂ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nellâallegato 24;
- i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivitĂ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivitĂ lavorativa in modalitĂ agile;
- l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacitĂ e dei comportamenti, di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dellâordinanza di cui al comma 1;
- m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dellâemergenza epidemica.
- Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piĂč rigorose.
Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivitĂ produttive industriali e commerciali
- Sull’intero territorio nazionale tutte le attivitĂ produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonchĂ©, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.  Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Â
- Sull’intero territorio nazionale si applicano altresĂŹ le seguenti misure:
- il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanitĂ e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- al fine di rendere piĂč efficace il contact tracing attraverso lâutilizzo dellâApp Immuni, Ăš fatto obbligo allâoperatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivitĂ ;
- Ăš raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
- nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universitĂ , negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonchĂ© in tutti i locali aperti al pubblico, in conformitĂ alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonchĂ© degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza
- Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalitĂ di cui allâarticolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autoritĂ .
3. Le pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali piĂč elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialitĂ organizzative e con la qualitĂ e lâeffettivitĂ del servizio erogato con le modalitĂ stabilite da uno o piĂč decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui allâarticolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dellâevolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
- a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale piĂč elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attivitĂ che possono essere svolte secondo tale modalitĂ , compatibilmente con le potenzialitĂ organizzative e lâeffettivitĂ del servizio erogato;
- b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui allâarticolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonchĂ© di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attivitĂ in modalitĂ agile anche attraverso lâadibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivitĂ di formazione professionale.
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dellâorario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonchĂ© quello impegnato in attivitĂ connessa allâemergenza o in servizi pubblici essenziali. Ă raccomandata la differenziazione dellâorario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
- Ă fortemente raccomandato lâutilizzo della modalitĂ di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dellâarticolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchĂ© di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
Â
Art. 6
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Â
- Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonchĂ© l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piĂč dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1:
- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della CittĂ del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi Ăš una comprovata e stabile relazione affettiva.
- Nelle more dellâadozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allâarticolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui allâallegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonchĂ© le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Â
Â
Art. 7
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Â
- Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell’allegato 20 Ăš tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:
- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui allâelenco E dell’allegato 20;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o piĂč Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell’allegato 20:
1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarĂ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrĂ utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la localitĂ di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piĂč circostanze di cui all’articolo 8, comma 7.
- Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciĂČ sia prescritto dall’autoritĂ sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, Ăš fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
- In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivitĂ all’AutoritĂ sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’AutoritĂ sanitaria, ad isolamento.
Art. 8
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
- Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
- a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarĂ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2;
- b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
- In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, Ăš consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
- Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non Ăš possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’AutoritĂ giudiziaria in ordine all’eventuale falsitĂ della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, l’AutoritĂ sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalitĂ e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivitĂ all’AutoritĂ sanitaria.
- Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalitĂ previste dai commi da 1 a 3, Ăš sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’AutoritĂ sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa AutoritĂ la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’AutoritĂ sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
- L’operatore di sanitĂ pubblica e i servizi di sanitĂ pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalitĂ di seguito indicate:
- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piĂč possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanitĂ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto Ăš assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c) in caso di necessitĂ di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanitĂ pubblica Ăš stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonchĂ©’ degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiositĂ , le modalitĂ di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attivitĂ di sorveglianza;
- g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanitĂ pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l’operatore di sanitĂ pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanitĂ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
- Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o piĂč Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applica lâobbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi da 1 a 5.
- A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
- a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autoritĂ sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piĂč Stati e territori di cui all’elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli âCovid-testedâ, conformemente allâordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui allâarticolo 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti allâingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.
Art. 9
Obblighi dei vettori e degli armatori
Â
- I vettori e gli armatori sono tenuti a:
- a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 7;
- b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
- c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonchĂ© nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
- d) adottare le misure organizzative che, in conformitĂ al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonchĂ© alle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalitĂ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
- e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
- f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Â
Art. 10
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Â
- I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 8, comma6.
- Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’AutoritĂ marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
- a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
- b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
- c) la nazionalitĂ e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, Ăš consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, nonchĂ© previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autoritĂ marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
- Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.
Â
Â
Art. 11
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivitĂ di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonchĂ© delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalitĂ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puĂČ integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalitĂ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15, nonchĂ©, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Art. 12
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilitĂ
- Le attivitĂ sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilitĂ , qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
- Le persone con disabilitĂ motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilitĂ intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessitĂ di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone Ăš sempre consentito, con le suddette modalitĂ , lo svolgimento di attivitĂ motoria anche allâaperto.
Â
Art. 13
Esecuzione e monitoraggio delle misure
- Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonchĂ© monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonchĂ©, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Â
 Art. 14
Disposizioni finali
Â
1.Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
- Le disposizioni di cui allâordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19», richiamata in premessa, in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo 2021.
3.Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19» per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino allâadozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
- 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 14 gennaio 2021
 Il Presidente del Consiglio dei ministri
 Il Ministro della salute
Fonte: Governo.it