PRODOTTO ACQUISTATO NON FUNZIONANTE: QUALI DIRITTI SPETTANO AL CONSUMATORE?
D.:《Ho da poco acquistato un televisore che, poco dopo l’installazione, ha smesso di funzionare. Il punto vendita mi ha negato la sostituzione addebitando alla mia negligenza il mancato funzionamento della TV. Quali diritti mi spettano?》
R.:“Ogni prodotto acquistato è garantito per legge due anni (c.d. garanzia di conformità o garanzia legale).
Durante tutto questo tempo, se il prodotto smette di funzionare (o se è guasto fin dall’inizio), si hanno a disposizione due mesi di tempo da quando il guasto si è manifestato per far valere la garanzia.
Inoltre, se i beni acquistati devono essere montati o installati dallo stesso consumatore – come nel caso di specie – deve esserne garantita anche l’installazione.
Questa garanzia, che dura 24 mesi, deve essere obbligatoriamente prestata dal venditore e garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto senza alcuna spesa per il cliente.
La garanzia di conformità è un diritto di chi compra e si può sempre pretendere anche se non menzionata nelle condizioni di acquisto.
Tutte le altre garanzie sono “garanzie commerciali” che si aggiungono a quella di conformità e ne accrescono il valore.
Vediamo, quindi, cosa può fare il consumatore nel caso specifico.
Per far valere la garanzia legale Lei dovrà contestare la non conformità del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta, mediante racc. A.R. da indirizzare al negozio dove ha acquistato la TV.
Potrà, innanzitutto, chiedere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene.
Soltanto in secondo momento, se i primi due rimedi non sono efficaci, sono difficilmente attuabili o non possono essere approntati in un termine congruo, sarà possibile chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (restituzione dei soldi).
La legge stabilisce che sono a carico del venditore le spese necessarie per rendere conforme il bene, inclusi i costi per la spedizione, i materiali e la mano d’opera.
In caso di rifiuto del venditore di attuare la garanzia, Lei potrà adire la competente autorità giudiziaria chiedendo anche i danni eventualmente subiti. “
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Dirtto del Consumatore
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