Via libera in Consiglio dei ministri al decreto sulle riaperture. Il coprifuoco resta alle 22: è stato lo stesso premier Mario Draghi a stoppare la modifica al coprifuoco decisa nell’ultima cabina di regia. Il capo del governo avrebbe mostrato anche una certa irritazione sul cambio di linea, sul coprifuoco, da parte della Lega rispetto a quanto già stabilito collegialmente. Sul mantenimento del coprifuoco alle 22 si erano già espressi favorevolmente i ministri di Pd, M5S e Leu.
Il Cdm alla fine ha confermato sostanzialmente la bozza del decreto riaperture, incluso il “no” ai ristoranti al chiuso la sera a maggio e all’anticipo di uno slittamento dell’orario del coprifuoco. Ed è a quel punto che la Lega ha annunciato la sua astensione sul provvedimento. Da giugno potrebbero poi essere rivalutate, con una delibera, le
disposizioni sul coprifuoco, che resta attualmente previsto alle 22, in base ai risultati dell’analisi della situazione epidemiologica.
Ristoranti
In zona gialla, dunque, riaprono i ristoranti a pranzo e a cena. Mentre sarà possibile sedersi ai tavoli nei ristoranti al chiuso, e a pranzo, a partire dal primo giugno.
Scuole e università
Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Aumentato, quindi, dal 60% al 70% il limite minimo per le superiori in presenza nelle zone gialle e arancioni. Per le università il dl prevede che dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Spostamenti
Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell’Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale.” Così il decreto sulle riaperture nel passaggio in cui si disciplina il cosiddetto “green Pass” per la circolazione tra Regioni italiane anche di diverso colore.
Quindi dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Secondo quanto stabilito dal decreto “può avere il certificato verde:
• chi ha completato il ciclo di vaccinazione (dura sei mesi dal termine del ciclo prescritto).
• chi si è ammalato di covid ed è guarito (dura sei mesi dal certificato di guarigione)
• chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (dura 48 ore dalla data del test)”.
Visite a parenti e amici
Dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2. Le persone che si spostano potranno portare con se i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1 giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1 giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dall’1 giugno, quelle delle palestre.
Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1 luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1 luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
Fonte: Gds.it