L’affidamento esclusivo dei figli minori è disposto ogni qual volta un giudice ritenga che l’affidamento congiunto causi un danno al minore.
Il Giudice deve esaminare caso per caso e valutare se l’affidamento ad uno solo dei genitori risponda al preminente interesse dei figli.
Ma vediamo quali sono i casi che possono legittimare una richiesta di affidamento esclusivo.
In giurisprudenza si rinvengono i seguenti casi:
• È stata accertata l’inidoneità o l’incapacità del genitore a prendersi cura e ad educare i figli (ad esempio, per uno stile di vita anomalo o pericoloso);
• Il bambino si rifiuta di avere rapporti con uno dei genitori;
• Il genitore non provvede a versare il mantenimento a favore del figlio.
• sin dai primi giorni di vita, ha vissuto con uno dei genitori, e l’altro si è allontanato spontaneamente dal nucleo familiare e dimora in altro comune distante;
•ll genitore sia tossicodipendente o versi in dipendenza da alcool o faccia uso di droghe leggere (cannabis);
•presentì un carattere violento, manifestando perduranti problematiche di aggressività;
• abbia subito condanne penali per reati gravi;
•abbia usato violenza nei confronti dell’altro genitore alla presenza dei figli;
•costantemente chieda ospitalità a parenti ed amici, essendo privo di una propria abitazione.
•sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena, in ragione delle sue cure eccessive e patologiche;
•utilizzi violenza sui figli;
•non presenzi durante i momenti significativi per dell’esistenza del pargolo (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale;
•sia in carcere per reati non gravi;
•aderisca ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica.
In caso di affido esclusivo, entrambi i genitori rimangono titolari della responsabilità genitoriale sui figli, ma quest’ultima viene esercitata esclusivamente dal genitore affidatario.
Resta fermo che la madre e il padre devono comunque continuare a prendere le decisioni di maggiore interesse (come quelle relative alla salute, all’istruzione e all’educazione dei figli) di comune accordo”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia
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