D.:《Ho ordinato uno smartphone on line ma quando è arrivato ha smesso di funzionare dopo un mese dall’utilizzo. Ho contattato il venditore che però mi ha detto di spedirlo ad un centro assistenza. Vorrei sapere come muovermi perché sono confuso. Grazie》
R.:”Innanzitutto chiariamo subito che tutti i prodotti acquistati sono coperti dalla garanzia di conformità che dura 24 mesi dall’acquisto.
Questa garanzia deve essere obbligatoriamente prestata dal venditore il quale non può “lavarsene le mani” rimandando alla casa produttrice, ma deve lui stesso provvedere, a proprie spese, alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso.
Sicché nel caso di specie è evidente che il venditore abbia dato al lettore delle informazioni inesatte essendo il cellulare ancora in garanzia.
Infatti, la legge consente al compratore di far valere tutte le proprie contestazioni direttamente nei confronti del negoziante, senza doversi rivolgere alla casa produttrice.
Vediamo, quindi, come far valere la garanzia.
Il consumatore deve contestare il difetto del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta del guasto.
Lo stesso può chiedere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene. Soltanto in secondo momento, se i primi due rimedi non sono efficaci, sono difficilmente attuabili o non possono essere approntati in un termine congruo, è possibile chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con la conseguente restituzione dei soldi spesi.
Per far valere la garanzia il cliente deve solo dimostrare che l’acquisto del prodotto è avvenuto presso quel negozio in una precisa data.
Questa prova, può essere fornita anche diversamente dall’esibizione dello scontrino come, ad esempio, con gli estratti conto relativi al pagamento con bancomat o carta di credito.
Pertanto nel caso in esame consigliamo al lettore di contestare subito il difetto dello smartphone mediante una lettera di messa in mora da inviare al venditore con raccomandata A/R intimando allo stesso di provvedere alla riparazione e/o sostituzione del prodotto a sue spese.
In caso di rifiuto, sarà necessario avviare una causa davanti al Giudice di Pace territorialmente competente. “
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto dei Consumatori
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