Il Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo:
VISTA l’istanza prot. n° U02 datata 03/01/2022, assunta a protocollo di questo Comando al n° 61 del 03/01/2022, con la quale la società GEONAUTICS S.r.l., incaricata ad eseguire i lavori in nome e per conto della società “ARES S.r.l.”, chiede una estensione del periodo di esecuzione dei rilievi batimetrici finalizzati alla mappatura del fondale del porto di Mazara del Vallo con l’utilizzo della M/B NEPTUNE 1° iscritta al n° 1275 del Registro Navi Minori e Galleggianti di Porto Empedocle;
VISTO il Decreto n. 2237 del 11/11/2021 del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana – scorrimento della graduatoria – con il quale vengono assegnate alla società “ARES S.r.l.” i lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale;
VISTA l’offerta tecnico economica per l’esecuzione di un survey batimetrico a mezzo Mbes, avanzata dalla società “GEONAUTICS S.r.l.” ed accettata dalla società “ARES S.r.l.”;
VISTA la validità delle Annotazioni di Sicurezza n° 2021/654 del 29/01/2021 della M/B NEPTUNE 1° iscritta al n° 1275 del Registro Navi Minori e Galleggianti di Porto Empedocle;
VISTE le proprie Ordinanze n° 20/2014 e 48/2021 rispettivamente del 09/06/2014 e 12/11/2021 “Servizio comunale di trasporto passeggeri a mezzo galleggiante denominato “CHIATTA” – “Relitti sommersi e semiaffioranti all’interno dello specchio acqueo portuale di Mazara del Vallo”;
VISTA la circolare n° 115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26/01/1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del demanio Marittimo e Porti – Localizzazione di ordigni inesplosi;
VISTO il nulla-osta prot. n. M_D MMIDROGE0011174 datato 22/11/2021 dell’Istituto Idrografico della Marina;
VISTO il nulla-osta prot. n. MARISTAT/9662/C/3/3/GEOMETOC datato 24/11/2021 dello Stato Maggiore della Marina e la successiva Mail del 11.01.2022;
VISTO il nulla-osta prot. n. 50018/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI datato 05/01/2022 del Comando Marittimo Sicilia;
VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con Legge 1085/77 (G.U. del 17.02.98);
VISTA a Legge n. 979 del 31/12/1982 recante “Disposizione per la difesa del mare”;
VISTA la Legge n. 616 del 05/06/1962 sulla Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare ed il relativo Regolamento approvato con DPR n.435 del 08/11/1991;
VISTO il Decreto legislativo n. 171/2005, recante il “Codice di disciplina della Nautica da Diporto” e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt.17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché il permettere il regolare svolgimento dell’attività ispettiva in parola nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo, così come determinato dal D.P.R. 135/2000;
RITENUTA la necessità di disciplinare, con propria Ordinanza, l’uso del bene pubblico sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima;
RENDE NOTO
Che a decorrere dal 14/01/2022 e sino al 13/02/2022, la società GEONAUTICS S.r.l. effettuerà dei rilievi batimetrici del bacino portuale e del retrostante porto canale di Mazara del Vallo. L’attività di cui trattasi sarà eseguita con l’impiego della M/B “NEPTUNE 1°”, iscritta al n° 1275 del Registro Navi Minori e Galleggianti di Porto Empedocle, e del veicolo radiocomandato ASV
GEODRONE.
Per tutta la durata delle operazioni, l’unità navale impiegata dovrà essere considerata, anche in ambito portuale, NAVE CON MANOVRABILITA’ LIMITATA ai sensi della regola 3) lett. II) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare.
O R D I N A
ART. 1
Condotta delle unità in prossimità dell’area dei rilievi batimetrici Per tutto il periodo dell’attività, lo specchio acqueo portuale e il retrostante porto canale, meglio evidenziato in planimetria, sarà interessato da indagine batimetriche come al rende noto. Chiunque navighi in prossimità della M/B “NEPTUNE 1°”, dovrà procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio o con ogni altro mezzo dal personale impiegato ad eseguire i rilievi.
ART. 2
Prescrizioni
Il conduttore della M/b “NEPTUNE 1°” e l’Amministratore unico della Società GEONAUTICS S.r.l., negli ambiti di rispettiva competenza e titolarità, avranno l’obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:
1.1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Marina, dal Comando Marittimo Sicilia e dall’Istituto Idrografico della Marina di cui ai rispettivi Nulla Osta citati in premessa, dei quali a titolo semplificativo e non esaustivo si riporta quanto segue:
1.1.a tutti i rilievi batimetrici dovranno essere eseguiti in conformità al disciplinare tecnico I.I.3176 e l’invio dei dati delle misurazioni, idrografiche ed oceanografiche effettuate, dovranno essere comunicati in formato digitale all’ Istituto Idrografico della Marina entro 90 giorni dal termine dell’attività;
1.1.b Dare comunicazione di eventuali ritrovamenti di residuati bellici comunicando immediatamente al Comando Marittimo Sicilia la posizione e le caratteristiche dell’ordigno;
1.2. Comunicare giornalmente tramite apparato radio o telefonicamente l’inizio e la fine dell’attività alla Sezione Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo;
1.3. Comunicare a questa Capitaneria di Porto ogni evento non previsto, inclusa l’eventuale sostituzione dell’unità o della strumentazione utilizzata, nonché ogni eventuale inconveniente o incidente, anche mancato;
1.4. il numero delle persone a bordo della M/b “NEPTUNE 1°”, comprensivo di equipaggio e personale tecnico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di sicurezza richiamata nelle premesse;
1.5. L’attrezzatura impiegata dovrà essere idonea e munita di regolare certificazione di collaudo o di conformità;
1.6. Tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, dovrà essere attiva una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
1.7. È fatto divieto di abbandonare apparecchiature/attrezzature nelle acque portuali;
1.8. Dovrà essere adottare ogni misura atta ad evitare inquinamenti di ogni genere;
1.9. L’unità impegnata nelle operazioni, dovrà prestare la massima attenzione alle unità in ingresso ed uscita dal porto di Mazara del Vallo e segnalare la propria condizione di “nave con manovrabilità limitata” fornendo ogni opportuna indicazione alle unità in transito al fine di prevenire inconvenienti di ogni genere;
1.10. In considerazione della tipologia di traporto passeggeri comunale operato con il galleggiante denominato “CHIATTA” opportunatamente segnalato mediante l’accensione/spegnimento dei semafori, la M/b “NEPTUNE 1°” dovrà rispettare gli orari e gli spostamenti del galleggiante in servizio;
1.11. l’Amministratore unico della Società GEONAUTICS S.r.l. e il conduttore della M/b “NEPTUNE 1°”, hanno l’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifico;
ART. 3
Distanza di sicurezza
Per tutta la durata dell’attività, qualsiasi nave o natante in transito dovrà mantenersi ad una distanza di sicurezza, compatibilmente con il proprio pescaggio e quelle del fondale marino, dalla M/b “NEPTUNE 1°” tale da non intralciare i lavori di rilevazione dei fondali.
Chiunque navighi in prossimità delle suddette unità navali dovrà procedere con la massima cautela e, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta, prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero pervenire a loro rivolte, ed attenersi alle indicazioni ed alle istruzioni comunicati via radio dalla stessa nave.
ART. 4
Deroghe
Non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 2 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio. Eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza, abbiano necessità non prorogabile di accedere all’area dovranno informare preventivamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto ed il comando di bordo dell’unità a cui intendono accostarsi ed attenersi alle indicazioni che quest’ultimo potrà fornire al fine di evitare interferenze.
ART. 5
Disposizioni finali e sanzioni
Il responsabile del progetto nonché il Comandante della M/b “NEPTUNE 1°”, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.
La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:
– l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
– negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanzee-avvisi.
Mazara del Vallo, lì 13/01/2022
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Enrico ARENA