VACCINO CONTRO IL COVID-19 PER I FIGLI DI SEPARATI: COSA FARE IN CASO DI DISACCORDO?
D.:《Salve Avvocato, io e mio marito siamo separati con affidamento condiviso di nostro figlio minore che è rimasto a vivere con me.Volevo sottoporlo al vaccino anticovid ma il pediatra mi chiede il consenso dell’altro genitore che però si disinteressa totalmente del figlio. Il mio ex non vuole darmi il consenso solo per ripicca nei miei confronti e non perché sia no vax. Cosa devo fare? Ho in pratica le mani legate. Grazie》.
R.:“Uno dei più frequenti motivi di lite tra le coppie separate o divorziate riguarda le cure mediche e gli altri trattamenti sanitari cui sottoporre i figli.
Tra tutti, negli ultimi tempi, il principale motivo di contrasto tra gli ex è legato proprio alla somministrazione del vaccino anticovid ai figli.
Chi decide, quindi, se i genitori hanno posizioni contrastanti sulle scelte da assumere riguardo alla salute dei minori?
In questi casi l’altro genitore può rivolgersi al Tribunale con un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. e chiedere al Giudice di essere ugualmente autorizzato anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
Il Giudice, dopo avere sentito i genitori ed il minore che abbia compiuto 12 anni, tenuto conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale, concede al genitore richiedente la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
Nel caso di specie, non è dato sapere se il minore è affetto da particolari patologie che potrebbero influire in senso negativo sull’autorizzazione giudiziaria.
Tuttavia, se non vi sono controindicazioni alla somministrazione del vaccino (mediante apposita certificazione del pediatra), il Giudice, anche al fine di salvaguardare la salute psicofisica del minore (comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale) concede l’autorizzazione richiesta”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia