“A volte può capitare che pur avendo acquistato il biglietto aereo in anticipo, al momento dell’imbarco venga negato al passeggero di salire sull’aeromobile (c.d. overbooking).
Cio’ si verifica perché molte compagnie aeree spesso aprono le vendite dei biglietti in numero superiore rispetto all’effettiva disponibilità di posti sul veicolo aereo.
E ciò non accade solamente alle compagnie low cost ma anche a quelle compagnie nazionali con prezzi dei biglietti decisamente più alti e meno economici.
Ovviamente la negata partenza causa al viaggiatore diversi danni economici personali oltre che in termini di tempo.
Per questo motivo la legge prevede l’obbligo per la compagnia aerea di provvedere al rimborso del biglietto ed al pagamento di un indennizzo per il volo perso.
La procedura prevede che una volta accertata la situazione di overbooking, il personale di terra è obbligato a fare richiesta ai passeggeri in partenza se qualcuno tra di loro è disposto a cedere il proprio posto sul volo in cambio di benefici.
In questo modo, magari si trova qualche viaggiatore che può benissimo attendere il prossimo volo, senza creare alcun tipo di problema.
Qualora non fossero presenti viaggiatori che scelgano deliberatamente di non salire sul veicolo, gli ultimi della fila d’imbarco saranno costretti a rimanere a terra.
Il passeggero che rinuncia volontariamente alla prenotazione ha diritto ai benefici da concordare con la compagnia aerea nonché di scegliere tra:
– rimborso del biglietto aereo entro una settimana;
– imbarco su un volo alternativo (diritto di riprotezione) con partenza il prima possibile o in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.
Il passeggero non consenziente a cui non è permesso di salire a bordo del volo precedentemente acquistato è ancora più tutelato dalla legge ed avrà diritto a:
– compensazione pecuniaria per overbooking aereo;
– rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo (diritto di riprotezione) con partenza il prima possibile o in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti;
– assistenza in aeroporto (pasti, bevande, trasferimento dall’aeroporto all’hotel, pernottamenti, chiamate gratuite).
Il risarcimento e’ di 250 euro per tratte inferiori ai 1500 km, 400 euro per le tratte da 1.500 a 3.500 e 600 euro per le tratte superiori a 3.500 km.
Qualora si riscontrassero, quindi, dei problemi di overbooking ci si può rivolgere ad un avvocato che invierà un atto di diffida alla compagnia aerea a cui seguirà, se necessario, l’opportuna azione giudiziaria per ottenere risarcimento previsto dalla normativa.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto dei Consumatori