Spesso capita che, una volta commessa un’infrazione, si riceva a casa direttamente il verbale della contravvenzione.
Una volta ricevuta la multa, come bisogna procedere per comunicare i dati del conducente quando ciò sia richiesto?
Innanzitutto va chiarito che la comunicazione dei dati del conducente deve essere effettuata solo per le violazioni che non sono contestate immediatamente (cioè quelle per le quali non c’è stato il fermo immediato degli agenti, es. autovelox e che, quindi, vengono notificate nei confronti del proprietario del veicolo) e quando per la violazione contestata è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida del conducente al momento dell’infrazione.
Il proprietario del veicolo deve effettuare la comunicazione anche in caso di pagamento del verbale, pertanto, anche se è stata pagata la sanzione principale (quella per la quale è prevista la decurtazione dei punti) è sempre necessario inviare la comunicazione dei dati del conducente, altrimenti verrà emessa la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Se entro 60 giorni dalla notifica del verbale non si procede con la comunicazione dei dati del conducente il proprietario del veicolo riceverà una seconda multa di un importo da 292€ a 1.168 €.
La comunicazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica del verbale e deve essere spedita direttamente all’organo che ha accertato la violazione (ad esempio Polizia Locale, Polizia Provinciale, Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale, ecc).
Generalmente insieme al verbale viene fornito anche il modulo da compilare ed inviare, se il modulo è mancate si può inviare una comunicazione compilata autonomamente, purché siano presenti tutti gli elementi richiesti. Inoltre è molto importante allegare alla comunicazione dei dati del conducente la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sottoscritta dal titolare e sulla quale deve essere riportata un dichiarazione di conformità,
Per quanto riguarda le modalità dell’invio la comunicazione delle generalità del conducente può essere inviata con le seguenti modalità
A. Per posta (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno)
B. Consegnata a mano presso l’ufficio competente
C. Attraverso posta elettronica certificata o via email (quando è prevista questa modalità).
E’ bene ricordare che la multa (la prima) per la quale si deve fare la comunicazione dei dati del conducente deve essere notificata entro il termine di 90 giorni dall’infrazione altrimenti l’automobilista non è più tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati del conducente.
Allo stesso termine è soggetto il secondo verbale.
Come abbiamo visto il proprietario del veicolo ha 60 giorni per inviare la comunicazione dei dati del conducente, se non lo fa, riceverà una seconda multa che può essere salatissima.
Questa sanzione però deve essere notificata al proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza dei suddetti 60 giorni.
Superato questo termine il verbale eventualmente notificato è nullo e puo’ essere impugnato con l’ausilio di un avvocato davanti al Giudice di Pace”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti