FINO A QUANDO SI DEVE MANTENERE IL FIGLIO MAGGIORENNE?
D.:《Sono un padre divorziato da diversi anni ed ho un figlio di 25 anni avuto dalla mia ex moglie che ancora non ha trovato lavoro. Nella sentenza di divorzio è previsto un assegno di mantenimento per mio figlio di € 200,00 mensili. Per quanto tempo sarò obbligato a corrispondergli il mantenimento?》
R.:“Precisiamo subito che non esiste a priori un limite di età per mantenere i figli in quanto questi, sia minorenni che maggiorenni, hanno il diritto di essere mantenuti dai genitori fino al raggiungimento dello stato di autosufficienza economica.
Mantenere la prole rientra, quindi, tra i doveri del genitore separato a meno che lo stato di disoccupazione del figlio sia dovuto ad un atteggiamento di inerzia o al rifiuto ingiustificato a svolgere un’attività lavorativa remunerata.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 25134/2018), il mantenimento deve coprire tutte le esigenze della prole, “non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.”
Ma quando si può parlare di indipendenza economica?
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui il figlio abbia trovato un lavoro stabile che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso.
Se lo stato di disoccupazione persiste a causa di un atteggiamento svogliato e negligente del figlio che, pur potendo, non si attiva nella ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto, il genitore può chiedere al Giudice di cessare la corresponsione dell’assegno periodico.
Per evitare forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani la giurisprudenza di merito ha individuato un limite temporale alla corresponsione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne fissato intorno ai trent’anni.
Oltre tale soglia di età, lo stato di non autosufficienza economica, o comunque di disoccupazione, deve ritenersi non più giustificato.
Secondo la Suprema Corte, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo ove dimostri – con onere probatorio a suo carico – che, ultimato il percorso di studi, si sia impegnato attivamente per la ricerca di un’occupazione, in base alle reali condizioni del mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nella ricerca di un lavoro corrispondente alle proprie ambizioni.
Qualora, nonostante tale attiva ricerca di autonomia economica, egli non sia riuscito a reperire un’occupazione, egli avrà diritto al mantenimento.
Di conseguenza, nel caso di specie, per sospendere l’obbligo del mantenimento, andranno valutate le diverse circostanze e solo se lo stato di disoccupazione di suo figlio è “incolpevole” Lei sarà tenuto a continuare a versare l’assegno di mantenimento”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia
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