RESTITUZIONE APPARTAMENTO DOPO LA FINE DELLA LOCAZIONE
D.:《Tra un mese scadrà il contratto di affitto della casa in cui vivo insieme alla mia famiglia e vorrei chiedere se sono obbligato prima di lasciarla a sistemare la muffa presente sui muri visto che nel contratto c’è scritto che sono obbligato a lasciare l’appartamento così come l’ho preso. Grazie》.
R.:“Precisiamo subito che l’art. 1590 codice civile stabilisce che “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”.
Il che vuol dire che se negli anni sono state apportate modifiche nell’abitazione (ad esempio divisione tra le stanze con muri, opere in muratura, etc..) le stesse vanno eliminate, onde riportare l’abitazione nello stato in cui la stessa si trovava all’inizio del contratto di locazione.
Nel caso specifico del lettore, trattandosi di deterioramento dipendente dall’uso, occorrerà distinguere a seconda se tale deterioramento derivi da mancanza di ordinaria manutenzione (quindi da lavori che lui stesso doveva effettuare) o meno.
Nel primo caso era il lettore tenuto a provvedervi trattandosi di ordinaria manutenzione e, quindi, la rimozione della muffa sarà a suo carico prima di restituire l’appartamento al proprietario.
Diversamente, se il deterioramento deriva da mancanza di straordinaria manutenzione (es.: la muffa dipende da infiltrazioni sul tetto) rimane a carico del proprietario poiché era lui che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione straordinaria dell’abitazione dalla cui omissione è derivata la muffa”.