“Essendo ormai tempo di mare e di vacanze in molti si chiedono se sia consentito guidare con le infradito anche solo per compiere brevi tragitti come spostarsi da un lido ad un altro.
Diciamo subito che in passato il Codice della Strada vietava esplicitamente di guidare con le infradito, sandali e similari ma tale divieto è stato eliminato nel 1993.
Pertanto oggi il conducente che viene fermato dalle forze dell’ordine alla guida con ciabatte, infradito o tacchi a spillo (e pure a piedi nudi!) non rischia una multa.
Ciò perché la legge rimette al buon senso dell’automobilista la scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).
Tuttavia, gli artt. 140 e 141 del Codice della Strada prescrivono ad ogni automobilista di tenere un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente sia “in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”
Quindi, pur non sancendo nulla a proposito dell’abbigliamento e non vietando di guidare scalzi, la legge impone a ogni persona che si pone al volante di mettersi nelle condizioni di poter compiere ogni manovra necessaria a garantire una guida sicura e a evitare pericolosi sinistri.
La situazione cambia, invece, in caso di incidente.
Se infatti nel verbale delle forze dell’ordine intervenute si fa riferimento all’inadeguatezza delle calzature l’assicurazione potrebbe decidere di rivalersi sull’automobilista appellandosi alla clausola contrattuale (se presente in polizza, ovviamente) in base alla quale l’assicurazione può pretendere la restituzione di quanto pagato per via della violazione delle norme prudenziali sancite dal Codice della strada.
In conclusione anche se la legge non lo vieta espressamente,
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello