D.:《Sono sposata in regime di comunione dei beni ed ho deciso di vendere un terreno che i miei genitori mi hanno donato tempo fa per compare una nuova casa. Mio marito ritiene che il ricavato della vendita apparterra’ ad entrambi e che quindi la nuova casa entrerà in comunione dei beni. Ha ragione o la somma ricavata dalla vendita è solo mia?》
R. “Nella comunione dei beni rientrano tutti gli acquisti fatti dai coniugi dal momento successivo alle nozze e fino all’eventuale fine del matrimonio, a prescindere da chi ne abbia sostenuto la spesa.
Non vi rientrano invece tutti i beni di cui i coniugi erano proprietari prima delle nozze nonché quelli pervenuti loro, anche dopo il matrimonio, da una donazione, da una successione ereditaria, da un testamento.
Non rientrano altresì nella comunione i beni personali dei coniugi e quelli necessari all’esercizio del proprio lavoro (ad esempio, un tablet o un computer).
Ed infine non fanno parte della comunione i beni acquistati con il ricavato dalla vendita dei beni appena elencati.
Quindi, alla luce di quanto detto, la casa che lei acquisterà sarà un suo bene personale, ai sensi dell’articolo 179, comma 1 lettera A del codice civile.
La somma ricavata dalla vendita del terreno sarà interamente sua, senza alcun dubbio.
All’atto di acquisto dell’immobile affinché lo stesso possa considerarsi interamente di sua esclusiva proprietà sarà necessario fare scrivere al Notaio nell’atto di vendita che per l’acquisto della casa è stato utilizzato denaro di sua esclusiva proprietà, ricavato dalla vendita di un suo bene immobile personale”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello