In caso di incidente stradale di una certa entità le cose da fare immediatamente sono due:
1. chiamare le forze dell’ordine, che redigeranno un rapporto su quanto accaduto.
2. chiamare il pronto intervento sanitario, che accompagnerà immediatamente il danneggiato al più vicino Ospedale della zona per le cure opportune.
Nell’attesa è opportuno
Il Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di acquisire dagli Organi di polizia le informazioni circa le modalità del sinistro, nonché i dati relativi alla residenza, al domicilio ed alla copertura assicurativa delle parti protagoniste dell’incidente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario del veicolo medesimo, entro tre giorni da quello in cui l’incidente si è verificato.
Fatta la denuncia del sinistro, ai fini della corretta richiesta di risarcimento del danno all’Assicurazione occorrerà individuare il tipo di procedura da applicare.
Attualmente sono in vigore due procedure ben distinte: la procedura ordinaria e il Risarcimento diretto.
Col risarcimento diretto il danneggiato deve richiedere il risarcimento alla propria compagnia inviando apposita racc. A/R.
È possibile richiedere il risarcimento dei seguenti danni:
– i danni al veicolo;
– i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
– i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (ossia con una percentuale di invalidità non superiore al 9%).
Quando la procedura di Risarcimento Diretto non è applicabile (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%, oppure quando si tratta di terzi trasportati), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta) entro i seguenti termini:
30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti.
60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato.
90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona.
Se l’Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà promuovere l’azione diretta in giudizio nei confronti dell’Assicurazione.
Se la Compagnia assicuratrice formula regolarmente l’offerta nei termini previsti, il danneggiato che riceva riceva l’offerta nei termini potrà accettarla o rifiutarla (o anche non rispondere affatto).
Se il danneggiato
Se invece dovesse rifiutarla l’assicurazione entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta che sarà trattenuta quale acconto sull’eventuale liquidazione definitiva del danno”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile