D.:《Ho ricevuto una cartella esattoriale in cui mi si richiede il pagamento del bollo auto relativo al 2017. Sono tenuto a pagarlo o posso considerarlo prescritto?》
R.:“Il bollo auto (conosciuto anche come tassa automobilistica) è una tassa che ogni contribuente proprietario di un auto, moto, scooter o veicolo in generale, è tenuto a pagare alla Regione di residenza entro una certa scadenza.
In caso di bollo non pagato entro la scadenza, la Regione avvia la procedura di recupero credito.
Inizialmente, viene inviato al proprietario dell’automobile (o di altro veicolo) un avviso bonario con il quale lo si informa dell’omesso pagamento del bollo e lo si invita a sanare la posizione entro 30 giorni dal ricevimento della lettera.
Se tale avviso viene ignorato, allora la Regione affida il recupero dell’importo dovuto all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale provvede ad “iscrivere a ruolo il bollo auto non pagato” e quindi a notificare successivamente all’automobilista la cartella di pagamento (la cosiddetta cartella esattoriale).
Se entro 60 giorni non si procede al pagamento dell’importo indicato nella cartella, ecco che si può incorrere in ulteriori e poco piacevoli procedure esecutive come il fermo amministrativo dell’ automobile.
Non tutti sanno che però esiste un termine massimo di 3 anni entro cui la Regione o l’Ente della Riscossione possono chiedere il pagamento del bollo.
Decorsi inutilmente i 3 anni, la richiesta di pagamento della tassa automobilistica è da ritenersi non dovuta.
Il conteggio dei tre anni decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale la tassa automobilistica andava pagata.
Va da sé che dal primo gennaio del quarto anno, ogni richiesta di versamento è illegittima perché ormai è caduta in prescrizione.
Nel caso di specie se al lettore non è stato in precedenza inviato un atto interruttivo della prescrizione del bollo (sollecito di pagamento, avviso di accertamento, etc..) la richiesta di pagamento è da considerarsi illegittima. In tal caso per ottenere l’annullamento della cartella sarà necessario presentare ricorso presso la Commissione tributaria territorialmente competente entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’atto. Oltre tale periodo, il cittadino perde il diritto di agire in giudizio per far valere la propria prescrizione”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello