Il Giudice di Pace di Marsala si e’ di recente pronunciato su un caso di opposizione ad una sanzione amministrativa intrapreso da un conducente per chiedere l’annullamento del verbale con il quale era stato allo stesso contestata la violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada per il superamento dei limiti di velocità imposti in un tratto di strada della Statale 115 che collega Mazara del Vallo a Marsala.
Il ricorso in questione, patrocinato dalla scrivente difesa, è stato accolto dal Giudice con la sentenza n. 113/2022 , stante la mancata prova dell’omologazione dell’autovelox impiegato per i rilevamenti.
Nella motivazione del provvedimento si legge che “… il Comune di Marsala ha depositato in atti il certificato di taratura dell’apparecchio…con valenza annuale ma non ha dato prova in giudizio circa la corretta omologazione dell’apparecchiatura che per come si rileva dalla relazione degli operatori del servizio di rilevamento della velocità a mezzo della apparecchiatura elettronica, risulta solo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti..
Quindi le apparecchiature di rilevazione delle velocità (autovelox, telelaser e tutor) per potere essere legittimamente utilizzate devono essere sottoposte alla procedura di omologazione prevista dall’art 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada“.
Attraverso un attento esame del dettato normativo, il giudice giunge alla perentoria conclusione che, in assenza di omologazione e a prescindere da qualsivoglia attività periodica di verifica un’apparecchiatura elettronica non può essere utilizzata per elevare le sanzioni previste dall’art. 142 del c.d.s. in tema di superamento dei limiti di velocità.
Pertanto, un autovelox semplicemente “approvato” e non anche “omologato” non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ed il verbale che ne consegue può essere annullato mediante ricorso da proporsi davanti al Giudice di Pace territorialmente competente entro i termini previsti dalla normativa.