Più tempo per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata. Questo è quanto ha disposto il governo con la rottamazione quater: dopo il Consiglio dei ministri del 4 maggio, la scadenza per le domande di adesione è stata prorogata al 30 giugno (non vale perciò più il termine già superato del 30 aprile).
Il pagamento delle somme dovute secondo la rottamazione quater possa avvenire in due modi diversi: il primo è in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 luglio). Sarà possibile pagare nel numero massimo di 18 rate: la prima e la seconda devono avere un importo pari al 10% delle somme dovute e devono scadere rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 mentre le restanti, di pari ammontare, devono essere pagate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. È sempre possibile pagare entro 5 giorni dalla data di scadenza: questo significa, per esempio, che il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.
Quando decade la rottamazione
La rottamazione decade in caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Gli interessi nella rottamazione
Gli interessi sulle rate successive alla prima, in caso di pagamento dilazionato, sono al tasso del 2% annuo a partire dall’1 novembre 2023.
Nel caso in cui non sia più possibile accedere alla rottamazione, il contribuente può comunque chiedere una rateizzazione del debito residuo. Come dice la stessa Agenzia delle Entrate, “diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” e al “saldo e stralcio”, nelle norme della rottamazione quater non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione”.
Fonte: Gds.it