D. ” Ho spedito un pacco tramite il servizio postale ma lo stesso è giunto a destinazione danneggiato. Ho diritto ad un eventuale risarcimento?”
R. ” Quando un soggetto si rivolge al servizio postale conclude con esso un contratto di trasporto di cose, in cui il mittente incarica il vettore di trasportare un bene al destinatario.
Il vettore diventa, quindi, custode del bene che gli viene consegnato e ne diviene responsabile a norma dell’art. 1693 c.c. che dispone la responsabilità del vettore per la perdita o per l’avaria della cosa dal momento in cui la riceve.
Al fine di spogliarsi di tale responsabilità egli deve dimostrare che i danneggiamento o la perdita del bene è dipesa da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Una volta appurata la responsabilità del vettore resta da chiarire come debba muoversi il destinatario che non abbia ricevuto il pacco o che lo abbia ricevuto manomesso.
Il mittente, il destinatario o persona da essi delegata, in caso di smarrimento o danneggiamento della res, sono legittimati a rivolgere un reclamo alle Poste nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di spedizione del pacco; le Poste dovranno fornire una risposta nei 45 giorni successivi alla ricezione del reclamo.
In caso di perdita totale del bene, il destinatario ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di spedizione e, a seconda della tipologia di spedizione, ha altresì diritto di vedersi riconosciuto il valore dichiarato del bene.
Nel caso in cui le Poste neghino il rimborso, o quello proposto non sia ritenuto congruo, si può adire l’autorità giudiziaria invocando la responsabilità per inadempimento ed ottenere iol risarcimento degli eventuali danni subiti.
Si ricorda che è possibile esperire un tentativo di mediazione rivolgendosi ad apposito organismo”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile