Il ritardo aereo costituisce senza dubbio, uno dei disagi più diffusi tra i viaggiatori.
La Corte di Giustizia Europea, ha equiparato il disagio da ritardo aereo superiore alle 3 ore ai casi di cancellazione del volo e negato imbarco, stabilendo che anche in questo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento.
La specifica normativa in materia prevede che, nel caso in cui il volo abbia subito un ritardo maggiore a 3 ore, ogni passeggero ha il diritto ad ottenere un indennizzo monetario che, in base alla distanza della tratta e alle circostanze, è compreso tra 250 e 600 €.
Per la verifica del ritardo non si conta il momento atterraggio, ma il momento in cui si aprono le porte di imbarco e si può scendere al gate.
Secondo il Regolamento UE 261/2004 il rimborso ritardo aereo ammonta a:
– 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
– 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
– 600,00 € per le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui sopra.
Inoltre se a causa del ritardo il viaggiatore ha sostenuto delle spese, le stesse dovranno essergli rimborsate, per questo consigliamo di conservare tutti gli scontrini relativi alle spese.
Per chiedere il risarcimento previsto è innanzitutto necessario inviare una raccomandata a.r. o una pec alla compagnia aerea.
Nel caso in cui la stessa non proceda al rimborso sarà possibile citarla in giudizio e chiedere anche gli eventuali danni subiti.
Per avviare una causa è indispensabile produrre la carta d’imbarco e ogni documento relativo al volo (è valido qualunque documento che contenga il codice di confermazione della prenotazione).
Se la compagnia offre l’assistenza (pasti e bevande) occorre non firmare o accettare offerte (es. viaggi futuri o altre compensazioni) che potrebbe significare che si sta rinunciando a qualunque altro risarcimento addizionale.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello