“Come difendersi da quelle chiamate indesiderate che ci tormentano a tutte le ore del giorno da parte di call center spesso insistenti e aggressivi che disturbano con l’obiettivo di vendere qualcosa a tutti i costi, magari indurci a cambiare operatore di telefonia o di energia, presentandoci contratti convenienti soltanto sulla carta?
Allo stato attuale, per difendersi è utile ricordare che è nostro diritto sapere dove è stato reperito il nostro numero (cioè il soggetto a cui abbiamo ceduto i dati per usi pubblicitari) e che il nostro consenso può essere sempre revocato inviando una raccomanda A/R con la richiesta di cancellazione. Inoltre si può fare una segnalazione al Garante della Privacy o alla Polizia Postale.
Il consumatore ha inoltre diritto di conoscere la numerazione dalla quale chiama l’operatore (qualora dovesse essere oscurata), il nome della società di telemarketing presso cui opera e il nome dell’azienda per la quale la pubblicità viene eseguita.
Purtroppo, però, attualmente non ci sono delle regole severe ed efficaci che mettano un freno all’aggressività di alcuni operatori e d’altra parte, il Registro Pubblico delle Opposizioni, che doveva servire a chi si iscrive per esprime il diritto di opposizione alle chiamate di telemarketing non ha risolto del tutto il problema, anche se resta tuttora l’unico deterrente.
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio gratuito patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico che permette di rendere pubblica la propria volontà di non essere contattati a scopi promozionali dai call center. Dopo esserti iscritto ad esso, a meno che non abbiate dato esplicitamente il consenso a ricevere telefonate pubblicitarie in qualche contratto di abbonamento a TV, servizi Web, ecc., gli operatori di telemarketing non potranno più chiamarvi.
Gli operatori commerciali, infatti, prima di procedere alle telefonate, dovrebbero verificare se la numerazione è presente nel Registro e, in caso positivo, astenersi dal molestare il cittadino.Con l’iscrizione nel Registro scatta la cancellazione automatica dei consensi al trattamento dei propri dati (ivi compreso il numero telefonico). Pertanto, tutte le aziende che, in questo modo, hanno registrato nei propri database il numero di telefono dei consumatori, non potrebbero effettuare chiamate a tali soggetti.
Se nonostante l’iscrizione in tale registro il telefono continuasse a squillare, il consumatore potra’ ammonire l’operatore ricordandogli che la telefonata è illegale e che, pertanto, potrà essere denunciarlo al Garante della Privacy. Ove ciò non fosse sufficiente, si potrà presentare un ricorso al Garante della privacy chiedendo la cancellazione dei propri dati ed il risarcimento danni, indicando il numero dell’utenza telefonica sulla quale sono state ricevute le chiamate promozionali, le date, l’ora delle chiamate e la società i cui prodotti sono stati pubblicizzati.
L’arma migliore rimane, di sicuro, la prevenzione: firmare solo il consenso obbligatorio, quello cioè necessario per fruire di un servizio, evitando accuratamente di mettere altre firme (o flaggare caselle) per fini commerciali o per la cessione di dati a terzi che non devono essere obbligatori.
E’ bene, inoltre, concedere con parsimonia il proprio numero di telefono (meglio evitare ad esempio di metterlo sui social-network) e non dare consensi telefonici all’attivazione di contratti.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello