D.:《Ho trovato la mia auto che avevo parcheggiato in strada con dei danni. Posso chiedere il risarcimento?》
R.:“Chi possiede un’auto sa bene che gli inconvenienti non capitano soltanto in strada o in autostrada, ma possono avvenire anche a vettura ferma.
Si pensi al caso dell’automobilista che lascia la propria auto parcheggiata all’interno di un parcheggio custodito e la ritrova danneggiata da ammaccature o rigata.
È fuori dubbio che in caso di furto e/o di danneggiamento della propria auto all’interno di un parcheggio custodito, il responsabile sia il custode.
Tale regola vale anche quando il posto auto non sia necessariamente situato all’interno , ma in un luogo comunque recintato e con presenza in loco del personale di sicurezza o del sistema di videosorveglianza, come per esempio i parcheggi delle sale di ricevimento, degli alberghi, ristoranti e simili .
Quindi anche se avete lasciato il vostro veicolo non in un parcheggio ad hoc, ma in un cortile privato del ristorante o dell’albergo, scatterà ugualmente la responsabilità in capo al gestore dell’albergo o al ristoratore.
Ma cosa succede, invece, quando il danneggiamento dell’auto avviene mentre la stessa è parcheggiata per strada, quindi in un luogo non custodito?
Partiamo da un assunto: l’assicurazione auto Rca non copre questo tipo di inconvenienti. Dunque, a meno che voi non siate bravi e/o fortunati nel cogliere sul fatto il soggetto che vi ha danneggiato la macchina (o troviate un testimone oculare che lo faccia per voi), ottenere un risarcimento sarà difficile. Questo perché le compagnie assicurative risarciscono esclusivamente gli automobilisti che hanno sottoscritto una polizza aggiuntiva e non obbligatoria, cioè quella sugli atti vandalici, versando una piccola quota in più come premio per questa copertura.
Ora, supponendo che abbiate sottoscritto tale contratto, la prima cosa da fare è sporgere denuncia presso le autorità. Ma come fare se non si conosce il colpevole? In questo caso la denuncia può anche essere sporta contro ignoti, per cui recatevi presso un commissariato di polizia o una caserma dei carabinieri e fate denuncia. Attenzione però: in base alla legge, avete tre mesi di tempo (quindi 90 giorni) dal giorno in cui è stato compiuto il misfatto, ma è sempre bene agire tempestivamente per evitare che il risarcimento si trascini per le lunghe. Il documento della denuncia dovrà contenere i vostri dati personali, quelli relativi al vostro veicolo e una descrizione dettagliata di tutti i danni riscontrati. Espletata questa pratica, vi verrà rilasciata una copia della denuncia, che potrete allegare alla domanda di rimborso da inviare alla compagnia.
Se i danni subiti dal vostro veicolo sono compresi in quelli coperti dalla polizza atti vandalici, l’assicurazione provvederà a inviare un perito per esaminare l’auto, dopodiché vi arriverà il risarcimento danni (che potrà essere integrale o parziale a seconda di quanto stabilito dalle condizioni del contratto). Tuttavia, la polizza atti vandalici non vi risarcisce per la rottura del parabrezza o dei finestrini e, in questo caso, siete obbligati a sottoscrivere la polizza cristalli. Infine, non si ha alcun diritto al risarcimento nel caso in cui la vettura in sosta sia stata danneggiata da ignoti a seguito di un urto con un altro mezzo: in tale fattispecie, viene indennizzato esclusivamente chi ha sottoscritto la polizza kasko.
Infine, se un automobilista distratto ha speronato la vostra auto in sosta e ha avuto la bontà di lasciare un bigliettino sul parabrezza con nome e numero di telefono (ma non tutti, purtroppo, lo fanno), la vostra Rca vi coprirà. Potrete fare la constatazione amichevole e ottenere il rimborso dalla compagnia tramite il risarcimento diretto. Viceversa, se il responsabile del sinistro scappa dopo aver danneggiato la vostra auto in sosta, non potrete rivolgervi né alla vostra compagnia né a quella del guidatore colpevole dell’incidente.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile”