La Corte di Cassazione con una interessante pronuncia dell’11/12/2023 n. 34382 ha stabilito cne l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., comma 1 – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
A fronte della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, “il giudice di merito non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l’esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l’assegno, ben potendo l’incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate”.
In tali casi, conclude il Collegio, occorre provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello