Con una recentissima sentenza pubblicata il 16 aprile 2024, il Tribunale di Marsala Sezione Lavoro – conformemente all’orientamento maggioritario – ha riconosciuto il diritto del ricorrente di vedersi valutare il servizio militare di leva “non svolto sotto contratto scolastico” nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto, condannando di conseguenza l’Amministrazione a rettificare il punteggio del ricorrente (punti 6) nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. nonché in quelle docenti.
Il Giudice procedente, pienamente condividendo le argomentazioni del legale Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello, ha fatto riferimento all’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, che sancisce come “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sia valido a tutti gli effetti”.
Ha constatato che la disuguaglianza nella valutazione del servizio militare, stabilita dal DM 50/2021, si pone in contrasto con la normativa di rango superiore, citando, a supporto, la recente giurisprudenza pertinente del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
In sostanza, la regolamentazione ministeriale di ultimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia A.T.A., nel limitare la valutazione piena del servizio militare ai soli periodi prestati in costanza di nomina, confligge con l’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, con l’art. 52 della Costituzione, laddove stabilisce che l’adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino e l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che prevede la valutazione del servizio militare nei pubblici concorsi.
Pertanto – ha chiarito il Tribunale – il servizio militare (e quello civile) deve essere valutato positivamente per la carriera e l’accesso ai ruoli in ogni ambito, indipendentemente dal fatto che sia stato svolto durante un rapporto di lavoro o dopo aver ottenuto i requisiti necessari per l’iscrizione nelle graduatorie e ciò senza alcuna differenza rispetto al valore attribuito ai servizi svolti in ambito civile presso enti pubblici.
In sostanza, secondo quanto stabilito nella sentenza, il servizio militare, anche quando non svolto in concomitanza con un incarico di lavoro, deve essere considerato allo stesso modo di un servizio svolto durante un incarico sia per le graduatorie ATA che per quelle dei docenti e dunque va riconosciuto integralmente col relativo punteggio, anziché con quello inerente al servizio espletato presso altra amministrazione”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello