“Cosa succede, se dopo una donazione, il donante si pente e vuole ottenere indietro il bene donato?
Si può annullare la donazione effettuata?
Iniziamo subito col dire che in alcuni casi la legge concede al donante la possibilità di revocare una donazione già conclusa e perfettamente valida ed efficace.
M quali sononi casi previsti dalla legge per potere revicare una donazione?
Si tratta di quei casi in cui appare necessario tutelare interessi superiori quali quelli familiari (sopravvenienza di figli) o di ordine morale (ingratitudine).
La revoca per sopravvenienza di figli può domandarsi quando il donante non aveva figli (o non sapeva di averne) al tempo in cui è avvenuta la donazione.
Attenzione però: si deve trattare del primo figlio. Questa causa di revoca della donazione non vale quindi per chi ha già uno o più figli e ne ha di ulteriori.
La revoca per ingratitudine, invece, si può domandare quando colui il quale ha ricevuto la donazione (donatario) abbia tenuto alcuni comportamenti particolarmente gravi in danno del donante.
L’art. 801 del Codice Civile prevede espressamente i fatti che legittimano la domanda di revocazione e precisamente:
1. l’omicidio del coniuge, di un ascendente o di un discendente del donante, o l’averlo tentato nei confronti di questi o dello stesso donante;
2. l’aver commesso un reato nei confronti del donante, per il quale la legge applica le disposizione sull’omicidio (ad esempio istigazione al suicidio di minore di anni 14);
3. la calunnia (l’aver ingiustamente accusato il donante di un reato);
4. l’ingiuria grave (l’aver gravemente offeso l’onore o il decoro del donante);
5. l’aver arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante (per esempio si sia indebitamente appropriato di suoi beni);
6. l’aver rifiutato indebitamente gli alimenti al donante in stato di bisogno.
La domanda di revocazione per ingratitudine è soggetta al termine di decadenza di un anno dal giorno in cui il donante (o gli eredi) sono venuti a conoscenza del fatto che consente la revocazione, mentre quella per sopravvenienza di figli deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio, o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dal riconoscimento.
Per effetto della revocazione, il donatario dovrà restituire i beni oggetto della donazione e, se questi sono stati ceduti, dovrà restituirne il valore in denaro
Inoltre, in presenza di determinati presupposti, è possibile rivolgersi al giudice per chiedere l’annullamento della donazione per vizi del consenso (ad esempio perché l’atto è stato compiuto in uno stato di incapacità), la nullità della stessa per difetto di forma (per assenza dell’atto notarile), la revoca perché commessa in frode ai creditori (si pensi a chi dona una casa per evitare che venga pignorata)”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello