Al fine di evitare che con l’accettazione dell’eredità il patrimonio di un erede possa venire aggredito dai creditori del defunto, si può rinuncia all’eredità.
Tuttavia è bene considerare che nel momento in cui un genitore rinuncia all’asse ereditario del de cuius, subentrano per rappresentazione i figli nella quota ereditaria, con la conseguenza che i debiti graveranno su di essi.
Ma allora, come si può evitare che un asse ereditario composto solo da debiti passi al figlio?
Secondo la legge, i minorenni sono incapaci di compiere determinati atti giuridici (art. 2 cod. civ.): per farlo hanno bisogno che qualcuno li rappresenti (art. 320 cod. civ.).
A questo problema soccorrono i genitori, o chi ne esercita la potestà genitoriale, oppure i tutori, i quali possono compiere, in nome e per conto dei minori, gli atti di ordinaria amministrazione.
Per quelli di straordinaria amministrazione è invece necessario che questi soggetti ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare. Infatti, qualora gli atti di straordinaria amministrazione venissero compiuti senza l’autorizzazione del giudice tutelare, potrebbero essere annullati.
Il genitore che con figli minori ha rinunciato all’eredita’, per evitare che un’eredità gravata prevalentemente da debiti passi al figlio dovrà percio’ chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare presentando un apposito ricorso presso il Tribunale competente territorialmente ( giudice del luogo in cui il minore ha la residenza).
Nel ricorso occorrerà indicare i motivi che giustificano la necessità o utilità della rinuncia del minore allegando la documentazione che prova l’esistenza dei debiti.
L’autorizzazione del Giudice tutelare, per la rinuncia di eredità di minorenni, viene emessa soltanto dopo un’attenta valutazione dei pro e dei contro, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Contro il provvedimento del giudice, può essere proposto reclamo, ai sensi dell’art. 739 cod. proc civ., entro dieci giorni. Sul reclamo, si pronuncia il Tribunale ordinario in camera di consiglio.
Se viene concessa l’autorizzazione alla rinuncia, il tribunale competente per questa seconda “fase” è quello del luogo dove si è aperta la successione, cioè del luogo di ultima residenza del de cuius.
Al termine delle operazioni, il notaio o il cancelliere del tribunale competente registrano la dichiarazione di rinuncia di eredità di minorenni presso il registro delle successioni (art. 510 comma 1 cod. civ.).
Viene pertanto richiesto il pagamento di un’imposta di registro di 200,00 euro.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello