D.:《Ho scoperto che mio marito, fuori da qualche mese per lavoro, ha una storia parallela con un’altra donna. Posso richiedere la separazione con addebito?》
R.:”La normativa italiana prevede che si possa chiedere al giudice di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito nei confronti di quello che ha avuto comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale (ossia il mantenimento), l’obbligo di coabitazione.
Questa decisione comporta alcune conseguenze come l’esclusione del diritto al mantenimento e dei diritti successori.
Il richiedente deve dare la prova che permetta al Giudice di accertare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento “incriminato” e l’intollerabilità della convivenza.
Ciò significa che la violazione deve essere la causa originaria della crisi e non un effetto derivante da una relazione già logora.
In caso di mancato raggiungimento della prova del comportamento e del nesso, si dovrà pronunciare la separazione senza addebito.
Per quanto concerne la violazione dell’obbligo di fedeltà la Suprema Corte ha interpretato l’infedeltà coniugale come una violazione particolarmente grave che, qualora provata, è da intendersi per il giudicante quale circostanza che già di per sé determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Da ciò ne deriva che l’infedeltà coniugale è da considerarsi come condizione sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo al coniuge responsabile.
Ma allora ci si potrebbe chiedere se, in caso di tradimento, si giunga sempre in automatico a dichiarare l’addebitabilità della separazione. Non è proprio così e vediamo perché.
Se infatti in generale il coniuge richiedente l’addebito deve provare sia il comportamento (doloso o colposo) dell’altro di violazione dei doveri coniugali sia l’efficacia causale di tale comportamento a determinare l’intollerabilità della convivenza; in caso di infedeltà coniugale il comportamento fedifrago fa presumere, in quanto tale, che questo già di per sé abbia reso intollerabile la convivenza, alleggerendo così di molto l’onere probatorio a carico del richiedente, tuttavia però non è così semplice giungere poi alla dichiarazione di addebito.
Infatti la dichiarazione di addebitabilità della separazione non ricorre tutte quelle volte in cui viene provato che la crisi coniugale era già irrimediabilmente in atto e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era di già venuta meno per altre e diverse cause antecedenti alla stessa.
Per ottenere una sentenza di addebito è necessario che sia fatta un’apposita domanda di addebito della separazione da parte del coniuge che vuole addossare all’altro la responsabilità del fallimento del matrimonio.
Il Giudice, infatti, non può dichiarare l’addebito in assenza di una specifica domanda.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello- Diritto di Famiglia
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