Achille e Blanco non scodinzoleranno più per le strade della nostra città, non li troveremo più davanti ai supermercati né all’uscita delle scuole a salutare i nostri bambini.
Due cani di quartiere che non disturbavano nessuno, amati e accuditi sul territorio da volontari e da tanti cittadini sono stati barbaramente uccisi e forse prima seviziati.
La legge prevede pesanti ammende per chi maltratta o uccide gli animali.
Il maltrattamento degli animali è una tra le condotte più riprovevoli che un essere umano possa porre in essere. In Italia maltrattare un animale è un reato, previsto dall’art 544 ter c.p. che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità procura una lesione ad un animale oppure lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
La pena prevista dal primo comma, che a breve vedremo, si applica anche a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
La pena prevista dall’art 544 ter cp per il reato di maltrattamento di animali è quella della reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Come abbiamo visto la pena è aumentata se dal maltrattamento deriva la morte dell’animale.
Reato ancora più grave rispetto a quello di maltrattamento di animali è quello previsto dall’art 544 bis cp che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, provoca la morte di un animale.
La pena in questo caso è la reclusione da quattro mesi a due anni.
La linea distintiva della fattispecie in esame dal reato di maltrattamenti è stata tracciata dalla Corte di Cassazione.
Secondo la Corte l’ipotesi di cui all’art. 544 ter, comma terzo, cp si ha quando la morte dell’animale, anche se costituisce una conseguenza prevedibile della condotta dell’agente, non è riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole.
Si ha invece la fattispecie di cui all’art. 544 bis cp quando l’agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell’animale (Cass. n. 8449/2020).
Chi assiste a casi di presunti maltrattamenti verso cani o gatti, oppure ad abbandoni, uccisioni, mancata assistenza igienico-sanitaria (insufficiente approvvigionamento idrico o alimentare, ricoveri inadeguati), percosse, sistemi di addestramento crudeli o lesivi per la dignità dell’animale, può sporgere denuncia presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria.
Auspichiamo che gli autori di questa barbarie vengano identificati e perseguiti al più presto.
Oggi la nostra città è, però, più sola.
Diceva M. Ghandi:«La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali».
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello