La grande diffusione dei social media consente al giorno d’oggi a tutti di potere esprimere il proprio pensiero sul web e di potere persino giudicare persone e brand presenti on line.
Tuttavia, sebbene l’art. 21 della.nostra Costituzione garantisca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, offendere l’altrui reputazione sui social costituisce reato.
Ciò perché l’opinione che le persone hanno della stima e del decoro di un soggetto, ossia la loro reputazione sul web, rappresenta un bene giuridico tutelato dalla legge.
La diffamazione a mezzo internet costituisce un delitto contro l’onore e si configura quando un soggetto lede la dignità altrui attraverso mezzi informatici e telematici (social media, sito web, blog ecc.).
Anche Facebook, a causa della grande facilità con la quale chiunque può diffondere esternazioni, diventa uno strumento che viene utilizzato per ledere la dignità altrui.
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso Facebook configura un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 co. 3, c.p., a causa della grande diffusione che il mezzo assicura ai contenuti ingiuriosi.
Quali pene sono previste per il reato di diffamazione?
Secondo l’art. 595 del Codice Penale “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.
Il codice prevede, inoltre che: “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore cinquecentosedici euro”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’eventuale di diffamazione non contempla necessariamente l’indicazione espressa del nome del soggetto, ma basta che sia chiaro il destinatario del messaggio diffamatorio (ad esempio, con allusioni al ruolo e alla provenienza geografica, che rendono facile al pubblico individuare l’identità del soggetto in questione).
Cosa fare quando qualcuno posta dei contenuti diffamatori all’interno di Facebook o di altro sito internet?
La prima cosa da fare è raccogliere prove della diffamazione come ad esempio: screenshot, immagini dei commenti, post o messaggi denigratori,
salvare link, registrare le conversazioni, conservare copie dei messaggi diffamatori ricevuti.
Dopo aver raccolto le prove, il passo successivo è tentare di far rimuovere il contenuto informando il gestore affinché provveda tempestivamente a rimuoverlo.
Successivamente, per ottenere la punizione del colpevole e l’eventuale risarcimento del danno, sarà necessario sporgere querela alle competenti autorità nel termine di 3 mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto di reato.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello