Una indennità per le madri che non lavorano e non godono di altre indennità di previdenza. È il bonus maternità che anche nel 2022 potrà essere erogato da parte delle varie amministrazioni comunali. Rispetto al 2021, però il bonus avrà un importo maggiore e cambia anche il limite Isee che dovrà essere dimostrato per godere del contributo.
Bonus maternità, cos’è e a chi spetta
Il bonus maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’Inps. Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità Inps.
Come funziona il bonus maternità
La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo Istat.
L’importo del bonus maternità per il 2022
L’assegno di maternità riconosciuto per le nascite, gli affidi e le adozioni senza affidamento relativi all’anno 2022 è riconosciuto per un importo pari ad un massimo di 354,73 euro mensili con un importo totale spettante per il 2022 pari a 1.773,65 euro.
Il limite relativo al modello Isee, parametro utilizzato per definire chi può presentare domanda al proprio Comune, è invece pari a 17.747,58 euro. I parametri fissati dal Dipartimento per la Famiglia.
Fonte: gds.it