Si alleggeriscono i costi delle bollette nel secondo trimestre del 2022 per alcuni contribuenti. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha fatto sapere che da questo mese (aprile) ci sarà una riduzione del 10,2% del prezzo dell’energia elettrica e del 10% del costo del gas. Si tratta del bonus sociale luce e gas e saranno validi sia per i contratti a mercato libero sia per quelli a regime tutelato.
Bonus sociale luce e gas, chi può accedere
Il bonus è ricolto a tutti i nuclei familiari con un Isee fino a 12mila euro all’anno, mentre prima gli incentivi erano soltanto per le famiglie con un reddito annuale non superiore a 8.265 euro.
Bonus sociale luce, a quanto ammontano
Per ottenere il bonus si valutano la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e l’Isee. Ecco quali sono i parametri dei sostegni del primo trimestre 2022 che a breve verranno modificati: nuclei familiari di una o due persone: 165,60 euro a trimestre; nuclei familiari di tre o quattro persone: 200,70 euro a trimestre; nuclei familiari di più di quattro persone: 235,80 euro a trimestre.
Bonus sociale gas, a quanto ammontano
Per quanto riguarda il bonus gas, invece, il conteggio dipende soprattutto dalla categoria. Gli importi del primo trimestre 2022 per i nuclei familiari composti a quattro persone: acqua calda sanitaria: 62,10 euro; riscaldamento: 143,10 euro per la zona climatica A/B; 210,60 euro per la zona C; 315,90 per la zona D; 431,10 euro per la zona E; e 508,50 euro per la zona F. Acqua calda sanitaria + riscaldamento: 205,20 euro (zona A/B); 272,70 euro (zona C); 378 euro (zona D); 493,20 euro (zona E); e 571,50 euro (zona F). Se in famiglia ci sono più di quattro persone: acqua calda sanitaria: 112,50 euro; riscaldamento: 192,60 euro (zona A/B); 290,70 euro (zona C); 440,10 euro (zona D); 602,10 euro (zona E); e 704,70 (zona F). Acqua calda sanitaria + riscaldamento: 304,20 euro (zona A/B); 402,30 (zona C); 552,60 (zona D); 714,60 (zona E); 816,30 (zona F).
Bonus sociale luce e gas, come chiederlo
L’Arera valuta automaticamente la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e l’Isee precedentemente presentati dal contribuente, sia fisicamente sia in modalità online. L’eccezione è rappresentata dai diversamente abili che hanno l’obbligo di inviare domanda al Comune di residenza.
Fonte: Gds.it