Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – COMITATO REGIONALE SICILIA
Stagione Sportiva 2018/2019 – Comunicato Ufficiale n°193 del 28 novembre 2018
Campionato di Eccellenza – Girone A
Partinicaudace/Geraci dell’1.12.2018
A causa indisponibilità campo giocasi Domenica 2.12.2018 ore 18.30 sul campo Pasqualino di Carini
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Ing. Francesco Accurso, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo e dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. Giuseppe La Cara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
ECCELLENZA
GARE DEL 24/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
SANGIORGIO ALESSIO | (LICATA CALCIO) |
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BENNARDO ROSARIO | (PARMONVAL) |
GARE DEL 25/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 800,00 PRO FAVARA
Per non avere, proprio dirigente, adempiuto ai propri doveri di addetto al servizio d’ordine; nonchè per avere, persona non identificata ma riconducibile alla Società, assunto contegno aggressivo nei confronti dell’arbitro e di un A.A. ed offensivo nei confronti dei componenti la terna arbitrale, dell’A.I.A. e dei tesserati avversari e, a fine gara, per avere reiterato il contegno aggressivo nei confronti dell’arbitro; e, ancora, sempre a fine gara, per avere, propri sostenitori, attinto con sputi un A.A. (Recidiva)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 3/2019
MENDOLIA GERLANDO | (PRO FAVARA) |
Gia’ inibito sino a tutto il 10/12/2018, indebitamente presente in qualità di addetto al servizio d’ordine, assumeva contegno irriguardoso nei confronti di un A.A. e, durante l’intervallo, irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara; e, ancora, dopo l’allontanamento, per essere rientrato sul terreno di gioco assumendo contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dei suddetti e reiterando, a fine gara, il contegno aggressivo nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 10/12/2018
TITA GALLO ANTONINO | (CITTA DI S.AGATA) |
Per grave condotta scorretta nei confronti dei sostenitori avversari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
PRIOLO GIUSEPPE | (PRO FAVARA) |
Per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e reiterato il contegno minaccioso dopo l’espulsione.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
FANARA FRANCESCO | (PRO FAVARA) |
Per contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro e di calciatori avversari.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SCIACCA VINCENZO MARCO | (MUSSOMELI) |
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MANFRE ALESSANDRO | (C.U.S. PALERMO) | CICIRELLO GIORGIO | (CITTA DI S.AGATA) |
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 24/11/2023
CONTINO GERLANDO | (PRO FAVARA) |
Per avere, a fine gara, colpito l’arbitro con un pugno tra l’orecchio sinistro e la mandibola provocando la perdita di equilibrio e persistente dolore tanto da dovere ricorrere, al rientro in sede, a cure mediche presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di tre giorni s.c.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;
Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
Pertanto, ai sensi dell’art.16, commi 1 e 4 bis del C.G.S.;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
FAVATA SALVATORE | (MUSSOMELI) |
Per contegno offensivo nei confronti di un A.A., a fine gara.
(Rapporto A.A.)
GRECO DANILO | (MUSSOMELI) |
Per contegno offensivo nei confronti di ufficiali di gara, alla fine della stessa. (Rapporto A.A.)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
FINA MARCO | (DATTILO NOIR) |
GRECO DANILO | (MUSSOMELI) |
FALLEA GIUSEPPE | (PRO FAVARA) |
TREPPIEDI SALVATORE | (MUSSOMELI) |
Squalifica per Calvaruso e sconfitta a tavolino per il Castelbuono
Pesante il verdetto emesso dal Giudice Sportivo Pietro Accurso dopo i fatti del match tutto madonita tra Geraci e Castelbuono nel campionato di Eccellenza. L’arbitro di gara Lipari di Trapani era stato aggredito da uno dei calciatori in campo. In seguito all’episodio la società direttamente interessata, il Castelbuono, aveva smentito ma alla fine è arrivata la squalifica per Carlo Calvaruso fino a giugno 2020 e la sconfitta a tavolino per0-3.
Al minuto 43 del secondo tempo Calvaruso, delle fila della Polisportiva Castelbuono, è stato espulso per doppia ammonizione ma prima di lasciare il campo di gioco si era rivolto in modo irriguardoso nei confronti dell’arbitro, finendo per aggredirlo: “lo afferrava per l’avambraccio sinistro – si legge nel comunicato ufficiale – stringendolo e provocando temporaneo dolore e, ancora, ne afferrava la mandibola stringendola con forza, arrecando forte dolore e malessere psico-fisico tale da non consentirgli la prosecuzione della gara che, pertanto, veniva definitivamente sospesa”.
L’arbitro si era recato poi presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di un giorno. Considerati i fatti, il giudice ha condiviso la scelta di sospendere la gara e ha sancito la responsabilità della Società Pol. Castelbuono per quanto addebitabile al proprio calciatore. Nella delibera si legge la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e la squalifica a danno di Calvaruso fino al 30 giugno 2020 per condotta scorretta.