Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
VISTA la nota assunta al prot. n. 9957 del 03/06/2021 con la quale il sig. Alfio TESTA, legale rappresentante della ditta Cubo Costruzione Soc. Coop., impresa incaricata per l’esecuzione dei lavori per il recupero, sollevamento, distruzione, smaltimento di n. 1 imbarcazione clandestina (motopesca Haj Youseef) ormeggiata presso la banchina denominata “Calata San Vito” del porto nuovo di Mazara del Vallo, ha comunicato l’inizio dei lavori;
VISTA l’autorizzazione breve n. 250 del 28/05/2021 di giorni 30, dal 07/06/2021 al 06/07/2021 per un’area demaniale di mq 300 in ambito portuale a Mazara del Vallo (Porto Nuovo) per l’esecuzione dei seguenti lavori inerenti alla rimozione e distruzione di n. 1 imbarcazione attualmente galleggiante sullo specchio d’acqua all’interno dell’area portuale di Mazara del Vallo con relativo smaltimento o recupero/riuso dei rifiuti prodotti;
VISTA la nota assunta a prot. n. 16598 del 27.10.2020, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VIII Sicilia comunica la sottoscrizione del contratto con la società Cubo Costruzioni Soc. Cooperativa, P.I. 04665640878, per la rimozione, demolizione ed avvio al recupero/smaltimento di complessivi n. 131 natanti siti in vari comuni della provincia di Trapani;
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 (G.U. 4 febbraio 1994) – “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Demanio Marittimo e ei Porti – nn. 520951 e 5201696, rispettivamente datate 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, relative all’attribuzione all’Autorità Marittima della competenza a disciplinare la circolazione stradale in ambito portuale;
VISTA la Circolare n. 5200102 in data 07 gennaio 1999 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, riguardante le aree portuali aperte alla pubblica circolazione stradale;
VISTA la propria Ordinanza n.29/2020 datata 27/11/2020 con la quale è stato approvato il “Regolamento disciplinante l’uso dei moli, delle banchine e delle calate del porto di Mazara del Vallo”;
VISTO il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm. e ii. recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare la sicurezza della navigazione, l’incolumità delle persone e delle cose, nonché di permettere il regolare svolgimento delle operazioni di demolizione del relitto sito all’interno del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo;
VISTI gli artt. 17, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO
Che dal 9 giugno 2021 al 7 Luglio 2021, la ditta assegnataria dei lavori meglio in premessa specificata, eseguirà la rimozione e la distruzione, con relativo recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti, di n.1 imbarcazione attualmente galleggiante sullo specchio d’acqua all’interno dell’area portuale di Mazara del Vallo, e precisamente nel tratto di banchina denominata “Calata San Vito” e relativo specchio acqueo, come evidenziato in allegato 1.
ORDINA
Art. 1 – Interdizione aree portuali
Dal giorno 09 giugno 2021 al 07 Luglio 2021, nell’ area portuale di cui al “RENDE NOTO”, la superficie di cantiere allestita dalla Ditta esecutrice dei lavori è interdetta ad accesso, transito e sosta di persone e veicoli di ogni tipo, nonché alle attività connesse all’uso del porto e del relativo tratto di banchina, fatte salve le attività debitamente autorizzate con specifico formale provvedimento della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e quelle previste in deroga dal successivo articolo 2.
L’impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad apporre opportune transenne e la dovuta segnaletica al fine di prevenire gli accessi non autorizzati.
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggetti al divieto di cui al precedente articolo:
– il personale ed i mezzi impiegati per l’esecuzione dei lavori, appartenenti alla Ditta Cubo Costruzione Soc. Coop;
– il personale ed i mezzi della Capitaneria di porto e delle altre Forze di polizia in genere, in ragione del loro ufficio;
– il personale ed i mezzi di soccorso che dovessero essere chiamati ad intervenire in caso di emergenza;
– il personale ed i mezzi adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Art. 3 – Prescrizioni per la Ditta esecutrice dei lavori
La ditta Cubo Costruzione Soc. Coop, esecutrice dei lavori, nella persona e sotto la responsabilità del suo legale rappresentante sopra meglio generalizzato, ha l’obbligo di scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nelle aree demaniali marittime e nei relativi specchi acquei oggetto dei lavori dovranno essere eseguite solo le operazioni indicate nella comunicazione in premessa;
2. per tutta la durata delle operazioni, l’inizio e la fine delle attività giornaliere dovranno essere preventivamente comunicate alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto;
3. dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e cosi come comunicato nel cronoprogramma (Diagramma di Gantt);
4. l’area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata e recintata nonché segnalata da idonei segnali diurni e notturni, secondo le norme in vigore (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice della strada laddove siano previste interdizioni confinanti con la viabilità portuale), previo coordinamento con l’Autorità Marittima.
Nel posizionare idonea cartellonistica monitoria volta ad evidenziare il divieto di accesso all’area oggetto dei lavori da parte dei soggetti non addetti ai lavori stessi, dovranno essere riportati, altresì, gli estremi della presente ordinanza;
5. i mezzi di lavoro utilizzati compresi quelli impiegati tramite contratti di noleggio dovranno essere muniti di ogni certificazione prevista dalle disposizioni applicabili ed essere stati sottoposti ai controlli periodici previsti dalla legge, nonché condotti da personale munito delle prescritte abilitazioni;
6. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari o ritenuti opportuni per prevenire ogni forma di inquinamento e/o di danno all’ambiente;
7. i lavori dovranno essere immediatamente sospesi laddove le condizioni di sicurezza non siano garantite in dipendenza di qualsiasi causa interna ed esterna, nonché su indicazione, anche verbale nei casi di urgenza, di questa Autorità Marittima;
8. il Sig. Alfio TESTA, responsabile dei lavori, dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione a questa Autorità Marittima prima dell’inizio delle operazioni e dovrà segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività, sospendendo, se del caso, le operazioni;
9. al termine dell’attività le aree oggetto dei lavori dovranno essere rimesse in pristino e pulite da eventuali detriti o rifiuti prodotti. Il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo le vigenti disposizioni in materia;
10. dovrà essere posto in essere ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che i lavori eseguiti possano arrecare pregiudizio al normale uso delle aree marittime interessate dai lavori e limitrofe;
11. per tutta la durata delle operazioni, è fatto divieto di lasciare qualsiasi tipo di materiale al di fuori dell’area di cantiere, opportunamente delimitata e segnalata con indicatori luminosi stradali;
12. ove le operazione propedeutiche al recupero del relitto vengano condotte con l’ausilio di sommozzatori, dovrà essere costantemente presente un mezzo nautico dedicato che, oltre che fornire assistenza al personale, garantirà l’interdizione di un’area di 5 (cinque) metri incentrata sui rispettivi punti di recupero, nei confronti di eventuali natanti in transito;
13. le unità in transito per raggiungere il posto d’ormeggio presso le zone limitrofe alle aree interdette dovranno comunque procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di opportune misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
15. La Cubo Costruzione Soc. Coop, dovrà attenersi alle specifiche disposizioni all’uopo impartite dal committente ed in linea con il verbale di consegna in premessa citato e ad ogni eventuale provvedimento e/o prescrizione all’uopo impartiti dai competenti organi della Regione Sicilia e da ogni altra Autorità cui la legge attribuisce aspetti di competenza;
16. La Cubo Costruzione Soc. Coop, dovrà assicurarsi, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa e durante lo svolgimento delle operazioni giornaliere che le aree marittime e gli spazi a terra interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, segnalando all’Autorità Marittima ogni violazione.
Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni
Il legale rappresentante della ditta Cubo Costruzione Soc. Coop, e responsabile dei lavori, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed è da ritenersi responsabile, in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.
La presente ordinanza viene emessa sotto i profili di competenza in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime la Società Ditta Cubo Costruzione Soc. Coop dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
I contravventori alla presente ordinanza:
– se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 decreto legislativo 171/2005;
– negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del C.N., nonché la sanzione di cui all’art. 1174 C.N. per violazione di un provvedimento legalmente dato in materia di polizia dei porti.
L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie a garantire la salvaguardia della sicurezza portuale e della pubblica incolumità nonché il regolare svolgimento dei lavori. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanzee-avvisi.
Mazara del Vallo, lì 07/06/2021
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo CASCIO