Dal 2012, per gli accoppiamenti tra cani di razza, è entrato in vigore in Italia il Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI (Federazione Cinologica Internazionale) in cui vengono elencate le seguenti regole:
Possono accoppiarsi i cani che presentino le caratteristiche standard di razza, senza difetti genetici o problemi comportamentali che possano trasmettersi ai cuccioli. I rapporti tra i proprietari dei cani coinvolti nell’accoppiamento devono essere regolati da un contratto scritto che ne individui tutti i dettagli.
Tutti i costi relativi al mantenimento della fattrice quando si trova presso il proprietario dello stallone ed eventualmente anche tutti i danni da essa arrecati sono a carico del proprietario della cagna.
In caso di morte della fattrice presso il domicilio del proprietario dello stallone, spetta a quest’ultimo sostenere le spese veterinarie per accertarne la morte, nonché informare il proprietario della cagna. Nel caso in cui il decesso sia imputabile al proprietario dello stallone, per un qualsiasi motivo, questi deve risarcire i danni.
Una volta scelto lo stallone, solo questi deve montare la cagna. Nel caso in cui la monta non avvenga, il proprietario dello stallone non può far montare la cagna da un altro cane, senza il consenso del proprietario della stessa. Nel caso invece in cui si verifichi la monta da parte di un altro stallone, non solo sarà vietato far montare di nuovo la cagna dallo stallone prescelto, ma il proprietario dello stallone dovrà risarcire il proprietario della fattrice della monta errata.
Importante, ai fini della monta, è il certificato nel quale il proprietario dello stallone dichiara di aver assistito direttamente alla monta. Il documento deve contenere una serie di informazioni necessarie, come gli estremi identificativi dei cani, nonché quelli dei proprietari.
Al proprietario dello stallone spetta una ricompensa per la monta. Tale ricompensa può essere sostituita dal possesso di un cucciolo solo previo accordo scritto.
Nel caso in cui, dopo la monta, la fattrice non resti gravida, devono essere concordate prima, nel contratto, le condizioni. Per esempio il proprietario dello stallone potrà consentire una seconda monta gratuita, oppure restituire una parte del compenso. Nel caso invece in cui lo stallone sia sterile, allora si deve ricompensare il proprietario della fattrice.
In generale sarà il proprietario della cagna ad allevare il cucciolo, a meno che nel contratto non sia specificato diversamente. I cuccioli nati da cani di razza pura, in possesso di regolare pedigree, sono considerati anch’essi di razza pura.
L’inseminazione artificiale può essere consentita solo in alcuni casi, per preservare determinate caratteristiche della razza e solo tra soggetti nati naturalmente. Nei casi di inseminazione artificiale le spese sono a carico del proprietario della cagna.
Ricordiamo infine che i cuccioli devono essere registrati secondo le norme di ciascun paese. La registrazione avviene da parte del proprietario della fattrice, ed i documenti relativi allo stallone devono essere consegnati dal proprietario dello stesso a quello della cagna gratuitamente.
Al fine di evitare possibili incomprensioni si consiglia, comunque, di predisporre (prima della monta) un accordo scritto per regolare ogni aspetto (anche in ordine alla divisione della cucciolata) apponendovi le firme con la data ed il luogo.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto degli Animali – Avvocato associato Assoconsum