Oggi sono sempre più numerose le famiglie che nella delicata situazione della disgregazione familiare si trovano a dover fronteggiare contese aventi ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dell’animale d’affezione, oramai per molti, considerato un membro di famiglia alla stessa stregua di un figlio.
Nel nostro ordinamento, però, non esiste una norma specifica al riguardo.
Vediamo quindi come si sono fino ad oggi orientati i vari Tribunali.
In caso di separazione consensuale sono diversi i giudici che hanno convalidato l’accordo dei coniugi con riferimento all’assegnazione degli animali domestici.
Non mancano, però, casi in cui si è affermato che sarebbe preferibile che la questione venisse affrontata al di fuori dell’accordo di separazione, con apposita scrittura privata.
I problemi nascono soprattutto quando si tratta di separazione giudiziale per la quale, in mancanza di una specifica norma, i giudici, anche in presenza di una esplicita richiesta dei coniugi, preferiscono non pronunciarsi sull’argomento, ritenendo la questione meramente sentimentale.
Un primo punto di svolta in materia è stato dato da un recente decreto deI Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019.
Si legge nel provvedimento che nel decidere sull’affidamento dell’animale domestico e sul suo mantenimento si dovrà tenere conto:
1) Che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela;
2) Del benessere dell’animale stesso;
3) Del miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale;
4) Che l’affidamento può prescindere dall’intestazione risultante dal microchip;
5) Delle spese veterinarie e straordinarie, da dividersi al 50%.
Sulla base di tali premesse il Giudice di Sciacca ha assegnato “il gatto (omissis) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale ed il cane (omissis) indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%“.
Auspichiamo che la sentenza in questione possa riaccendere i riflettori sul tema e condurre all’introduzione di una specifica norma in materia”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto civile