Ricevo e pubblico interamente la richiesta di parere legale pervenutami da un cliente e la soluzione me proposta.
D.《A causa del coronavirus ho dovuto annullare il mio matrimonio la cui data di celebrazione era prevista per il 28 Maggio 2020. Ho diritto ad ottenere la restituzione delle somme che ho anticipato ed eventualmente il risarcimento dei danni che questa situazione mi ha causato?》
R.《Secondo i recenti provvedimenti del Governo, sono vietati su tutto il territorio nazionale non solo gli assembramenti, ma per esplicita previsione normativa anche le cerimonie religiose: non solo i funerali pubblici, ma anche i matrimoni.
Per questi ultimi ne consegue che i relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc.) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza.
In questi casi soccorre, infatti, la disciplina civilistica dell’” impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre).
Il Codice civile prevede, in materia di obbligazioni, la fattispecie dell’“ impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “ Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”).
Pertanto, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato).
E’ bene ricordare, però, che nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, sì alla restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori danni.
Quindi, nel caso in esame, il recesso dai contratti stipulati in occasione delle future nozze sarebbe legittimo e giustificherebbe la richiesta di rimborso della caparra e dell’anticipo versati solo se il Governo decidesse di prorogare le misure restrittive fino a ricomprendere la data delle nozze.
Diversamente, il recesso non sarebbe giustificato e non si avrebbe diritto a ripetere alcuna somma già versata.
In ogni caso, per come detto, non e’ previsto alcun risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore》.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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